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Questo articolo è stato pubblicato il 27 marzo 2014 alle ore 10:54.
L'ultima modifica è del 27 marzo 2014 alle ore 11:05.

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L'Oberster Gerichtshof intende inoltre accertare se i diritti fondamentali riconosciuti a livello dell'Unione ostino a che un giudice nazionale vieti, mediante un'ingiunzione, a un fornitore di accesso ad Internet di concedere ai suoi abbonati l'accesso ad un sito Internet che mette in rete materiali protetti senza l'accordo dei titolari di diritti, qualora tale ingiunzione non specifichi quali misure il fornitore d'accesso deve adottare e questi possa evitare le sanzioni per la violazione di tale ingiunzione dimostrando di avere adottato tutte le misure ragionevoli.

A tale proposito, la Corte rileva che nell'ambito di una tale ingiunzione, i diritti d'autore e i diritti connessi (che rientrano nel diritto della proprietà intellettuale) sono in conflitto principalmente con la libertà d'impresa di cui godono gli operatori economici (quali i fornitori di accesso ad Internet) nonché con la libertà d'informazione degli utenti di Internet. Orbene, quando diversi diritti fondamentali sono in conflitto fra loro, gli Stati membri sono tenuti a fondarsi su un'interpretazione del diritto dell'Unione e del proprio diritto nazionale tale da garantire un giusto equilibrio tra questi diritti fondamentali.

Per quanto riguarda più specificamente il diritto alla libertà d'impresa del fornitore di accesso ad Internet, la Corte ritiene che non risulta che detta ingiunzione pregiudichi la sostanza stessa di tale diritto, poiché, da un lato, essa lascia al suo destinatario l'onere di determinare le misure concrete da adottare per raggiungere il risultato perseguito, con la conseguenza che esso può scegliere di adottare le misure che più si adattano alle risorse e alle capacità di cui dispone e che siano compatibili con gli altri obblighi e sfide cui deve far fronte nell'esercizio della propria attività, e, dall'altro, essa gli consente di sottrarsi alla propria responsabilità dimostrando di avere adottato tutte le misure ragionevoli.

La Corte ritiene, pertanto, che i diritti fondamentali in parola non ostino a una tale ingiunzione, alla duplice condizione che le misure adottate dal fornitore di accesso non privino inutilmente gli utenti di Internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili e che tali misure abbiano l'effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili, le consultazioni non autorizzate di materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti dal consultare i materiali messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale .

La Corte precisa, dunque, che gli internauti e il fornitore di accesso ad Internet devono poter far valere i propri diritti dinanzi al giudice. Spetta alle autorità e ai giudici nazionali verificare se tali condizioni siano soddisfatte.

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