Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 28 marzo 2014 alle ore 10:17.
L'ultima modifica è del 28 marzo 2014 alle ore 16:05.

My24
L'esterno della sede della Regione Puglia. (Fotogramma)L'esterno della sede della Regione Puglia. (Fotogramma)

Nella sua odierna sentenza, il Tribunale ricorda anzitutto che solo le spese effettuate dalle autorità nazionali conformemente alle norme del diritto dell'Unione sono a carico del bilancio dell'Unione. Per rispettare l'esigenza di una buona gestione finanziaria dei fondi strutturali, è essenziale che gli Stati membri predispongano sistemi di gestione e di controllo che consentano la verifica della fornitura dei beni e dei servizi cofinanziati e della veridicità della spesa dichiarata. Gli Stati membri devono altresì organizzare, sulla base di campioni adeguati, controlli regolari che devono riguardare almeno il 5% della spesa totale delle operazioni.

Per contro, la Commissione, per giustificare la sua decisione, deve dimostrare l'esistenza di una violazione delle norme che disciplinano i fondi strutturali. Essa non è obbligata a dimostrare esaurientemente l'insufficienza dei controlli nazionali o l'inesattezza dei dati trasmessi, ma deve fornire elementi probatori in grado di corroborare i dubbi seri e ragionevoli che ha espresso a proposito di tali controlli o di tali dati. L'obbligo che incombe alla Commissione in materia di prova è tuttavia temperato dal fatto che è lo Stato membro a disporre delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari per la liquidazione dei conti. Spetta pertanto allo Stato membro fornire la prova più circostanziata ed esauriente della veridicità dei controlli e dei dati nonché, eventualmente, dell'inesattezza delle affermazioni della Commissione.

Il Tribunale considera che, nel caso di specie, i revisori dell'Unione hanno constatato diverse irregolarità che hanno giustificato dubbi seri nei confronti dei controlli e dell'ammissibilità delle spese. Oltre alla mancanza di personale nelle strutture dell'autorità di pagamento, tali irregolarità riguardano ritardi nell'esecuzione dei controlli di primo e di secondo livello, nella trasmissione delle relazioni, nel seguito dato ai controlli e nell'aggiornamento della tabella di monitoraggio, nonché nelle verifiche che l'autorità di pagamento avrebbe dovuto effettuare.

Diverse irregolarità non sono state segnalate dai controllori nazionali, mentre altri controlli erano stati considerati conclusi senza che fossero stati esaminati documenti essenziali. La Commissione ha altresì contestato l'affidabilità della percentuale delle spese controllate e delle rettifiche proposte dalle autorità italiane e ha constatato il malfunzionamento dell'autorità di pagamento.

L'Italia, per parte sua, non ha fornito prove che consentissero di confutare quanto constatato dalla Commissione.

Il Tribunale rileva inoltre che, dopo la prima missione di audit, la Commissione ha proseguito il dialogo con le autorità italiane. Esse hanno pertanto avuto la possibilità di presentare il loro punto di vista e sono state coinvolte in modo corretto nel procedimento che ha condotto all'adozione della decisione. Secondo il Tribunale, la Commissione non è venuta meno all'obbligo di motivazione cui è tenuta, in particolare in considerazione del fatto che l'Italia è stata strettamente associata al processo di elaborazione della decisione e conosceva i motivi per i quali la Commissione riteneva di non dover imputare al fondo l'importo controverso.

Il Tribunale ritiene inoltre che la rettifica forfettaria del 10% sia conforme alle norme di comportamento amministrativo .

Infine il Tribunale ritiene che le insufficienze constatate dalla Commissione rimettano in discussione l'efficacia dell'insieme del sistema di gestione e di controllo del Por Puglia e presentino quindi un rischio rilevante di perdita per il bilancio dell'Unione. La Commissione ha quindi avuto ragione nell'applicare un tasso di rettifica del 10% che esprime la gravità, il carattere e la durata delle insufficienze relative agli elementi essenziali del sistema di controllo del POR Puglia.
Per tali motivi, il Tribunale respinge il ricorso dell'Italia.

Shopping24

Dai nostri archivi