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Questo articolo è stato pubblicato il 07 aprile 2014 alle ore 13:18.
L'ultima modifica è del 07 aprile 2014 alle ore 13:46.

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I compensi delle vincite a poker conseguiti all'estero non vanno dichiarati nel quadro RW. È in estrema sintesi il principio affermato dai giudici della Ctp di Treviso con la sentenza n. 126/1/2014 del 10 febbraio scorso.

La vicenda
Il caso rimesso alla valutazione dei giudici trevigiani traeva origine dall'impugnazione di un atto di accertamento col quale l'Ufficio aveva contestato a un contribuente (per le annualità 2007, 2009, 2011) l'omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione fiscale per le vincite a poker ottenute in vari tornei disputati all'estero (Spagna, Inghilterra, Slovenia, San Marino, Austria, Marocco, Malta), in quanto le stesse non erano state assoggettate a ritenuta da parte del soggetto che le aveva corrisposte. L'Ufficio aveva conseguentemente irrogato la sanzione prevista dall'articolo 5 della legge n. 167 del 1990 (nel testo antecedente alla recente riforma introdotta dalla legge 96/2013). Nel ricorso, il contribuente aveva invece eccepito l'inapplicabilità della sanzione, dovendosi ritenere discriminatoria nell'ambito della Comunità europea, come affermato peraltro dalla stessa Commissione Europea. In aggiunta, il ricorrente aveva sollevato il difetto di motivazione dell'atto in quanto non illustrava le ragioni della sanzione, che era quindi fondata solo su dati raccolti su un sito web.

La decisione
I giudici hanno accolto il ricorso, premettendo che, contrariamente a quanto affermato dall'ufficio, il ricorrente non avrebbe dovuto indicare nel quadro RL della dichiarazione dei redditi gli importi vinti a poker, in quanto tale attività non configura, con tutta evidenza, lo svolgimento di "attività autonoma" non esercitata abitualmente. Peraltro, i giudici non hanno nemmeno condiviso il "metodo" utilizzato dall'Ufficio che si è limitato a raccogliere da un sito internet dati (sulle vincite) che il contribuente ha solo parzialmente confermato.
Ma non finisce qui. I giudici hanno anche sottolineato l'assenza di chiarezza da parte dell'Erario per tali (asseriti) redditi conseguiti all'estero, per i quali non viene nemmeno spiegato come ed in quale misura debbano essere dichiarati. Basta questo per fare ritenere illegittima la sanzione irrogata, non potendosi ravvisare l'elemento della colpevolezza in capo al contribuente, stante la violazione del principio di affidamento e buona fede che deve intercorrere tra stato e contribuente. Infine, i giudici hanno anche sollevato una questione di discriminazione, per la pretesa di doppia imposizione da parte del Fisco (nello stato ove la vincita è avvenuta ed in Italia, ove risiede il contribuente).

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