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Questo articolo è stato pubblicato il 23 aprile 2014 alle ore 21:15.
L'ultima modifica è del 24 aprile 2014 alle ore 11:51.

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4. Gli enti e organismi di cui al comma 3 possono effettuare variazioni compensative fra le spese soggette ai limiti di cui all'articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 133, e all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, assicurando il conseguimento degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa previsti dalle citate disposizioni e il versamento dei relativi risparmi al bilancio dello Stato. Il comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2010, è soppresso. Qualora, con l'attuazione delle misure di cui al presente articolo o di ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si raggiungano i risparmi previsti dal comma 3, gli enti interessati possono provvedere anche attraverso la riduzione delle altre risorse destinate a interventi di natura corrente, con l'esclusione delle spese di personale.
5. All'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole "pari al 12 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 15 per cento".
6. Al fine di rendere permanente gli sgravi previsti dall'articolo 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo denominato "Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti", con una dotazione di 1.940 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.700 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.700 milioni di euro per l'anno 2016, di 4.176,3 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2.031,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
7. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all'attuazione degli interventi di cui al titolo III del presente decreto, nonché in considerazione del livello del fabbisogno del settore statale definito dal Documento di economia e finanza 2014 approvato con Risoluzione del Parlamento, è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 40.000 milioni di euro per l'anno 2014. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio.
8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal titolo III del presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 9, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui è erogata l'anticipazione.
9. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:
"Allegato 1 (Articolo 1, comma 1).

Vedi tabella allegata

10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, comma 11, 5, 9, comma 9, 16, comma 6 e 7, 27, comma 1, 31, 32, 35, 36, 45, 48, comma 1, e dal comma 8 del presente articolo, ad esclusione degli oneri cui si provvede ai sensi del comma 11, pari a 6.563,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 6.194,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 7.082,8 milioni di euro per l'anno 2016, a 6.255,3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4.110,5 a decorrere dall'anno 2018, che aumentano a 7.600,839 milioni di euro per l'anno 2014, a 6.244,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 6.277,3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4.180,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e dalle minori spese derivanti dal presente provvedimento.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

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