Norme & Tributi

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Hai scelto il part-time? Per l'avvocato Ue il datore può riportarti a tempo pieno

La Corte di giustizia Ue dovrà chiarire se siano compatibili con la direttiva 97/81/CE sul lavoro a tempo parziale le norme italiane che consentono a un datore di lavoro di modificare unilateralmente un rapporto di lavoro, imponendo così al lavoratore di passare da orario di lavoro a tempo parziale a tempo pieno contro la sua stessa volontà.

La direttiva 97/81 inserisce infatti nel diritto dell'Unione l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'Unice, dal Ceep e dalla Ces e mira a un'organizzazione più flessibile del lavoro e allo sviluppo delle possibilità di lavoro a tempo parziale su basi accettabili sia ai datori di lavoro che ai lavoratori.

La legge n. 183/2010 consente di riconsiderare i provvedimenti di concessione di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, a determinate condizioni. Il dipartimento della Funzione pubblica ha adottato una circolare ministeriale secondo cui tale trasformazione è giustificata dai limiti di bilancio più rigorosi applicabili nel contesto della crisi finanziaria mondiale; inoltre, detto potere unilaterale dei datori di lavoro pubblici dev'essere considerato eccezionale. Questa interpretazione è stata poi confermata dalla Corte costituzionale (sentenza 224/2013).

La sig.ra Mascellani è un funzionario del Ministero della Giustizia in servizio presso il giudice del rinvio (Tribunale di Trento). Dal 28 agosto 2000 lavora a tempo parziale secondo un orario settimanale in cui il 50% del normale orario di lavoro è distribuito su tre giorni settimanali («tempo parziale di tipo verticale»).
In seguito all'entrata in vigore della legge n. 183/2010, il ministero della Giustizia, agendo per il tramite del dirigente amministrativo del Tribunale di Trento, ha riconsiderato e revocato unilateralmente il regime a tempo parziale e le ha imposto di lavorare a tempo pieno, in base a un orario distribuito su sei giorni settimanali.

La sig.ra Mascellani ha chiesto l'annullamento delle decisioni che la riguardavano e la dichiarazione che il suo tempo parziale non poteva essere trasformato in un tempo pieno contro la sua volontà. Afferma che, il lavoro a tempo parziale le ha consentito di dedicare il suo tempo sia alla cura della famiglia sia alla formazione professionale. Si è iscritta all'albo degli avvocati di Trento, si è diplomata alla Scuola di specializzazione per le professioni legali e si è anche iscritta all'Università di Padova ad un corso di laurea triennale per formatori sul posto di lavoro. Il lavoro a tempo parziale le ha anche consentito di prestare assistenza all'unico genitore superstite – ora ultranovantenne.

Il ministero della Giustizia si oppone al suo ricorso e sostiene di poter far cessare il tempo parziale e imporre il tempo pieno, anche contro la volontà del dipendente. Secondo il ministero, la direttiva 97/81 non impedisce tale disposizione. Nelle sue conclusioni odierne l'avvocato generale Wahl spiega che, a suo parere, l'accordo non concede ai lavoratori un incontestabile diritto di rifiutare la trasformazione del rapporto di lavoro.

A suo avviso, la circostanza che solo i lavoratori a tempo parziale siano esposti al rischio di dover passare al lavoro a tempo pieno non dà luogo ad alcuna discriminazione vietata. Infatti, le norme in questione non comportano un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo parziale, quanto alle condizioni di lavoro, rispetto ai lavoratori a tempo pieno.

Propone quindi alla Corte di decidere nel senso che la direttiva 97/81/CE del Consiglio sul lavoro a tempo parziale, in circostanze come quelle del procedimento principale, non osta a una norma nazionale mediante la quale il datore di lavoro può disporre la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno contro la volontà del lavoratore.

Nb: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa.

La sentenza verrà pronunciata prossimamente, in data che vi sarà comunicata.