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Questo articolo è stato pubblicato il 30 giugno 2014 alle ore 06:38.
L'ultima modifica è del 30 giugno 2014 alle ore 06:56.

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Come funziona
Gli avvocati alle prese con il nuovo obbligo devono innanzitutto tenere a mente che, per poter essere depositato telematicamente, l'atto deve essere in formato pdf testuale. Questo formato si ottiene attraverso la conversione (e non la scansione) del file originato dal programma di videoscrittura che si utilizza.
In pratica, utilizzando il "redattore" (si veda anche l'articolo pubblicato in basso), ci si accredita presso il punto di accesso all'infrastruttura del processo civile telematico digitando il pin relativo al certificato di autenticazione della smart card o businnes key. A questo punto, si seguono le indicazioni a video, e si compilano, via via, gli ulteriori campi che il sistema propone.
Questi campi, in genere, riguardano:
- i dati identificativi della parte assistita;
- la sua posizione nel procedimento (ad esempio, attore o convenuto);
- i codici relativi all'oggetto e alla materia della controversia;
- il tipo di atto da depositare (da scegliere in un menu a tendina);
- l'ufficio giudiziario, la sezione, il giudice designati per il procedimento, decisivi per indirizzare correttamente la busta.
Occorre poi seguire le indicazioni proposte man mano dal sistema: che suggerisce di includere nella busta l'atto da depositare (e gli eventuali documenti) e indica come farlo; evidenzia l'esistenza di atti o file da firmare digitalmente (digitando nello spazio il pin della firma digitale); indica come generare la busta. Questa, una generata va inviata dalla Pec del legale a quella dell'ufficio giudiziario dove il deposito deve essere formalizzato.
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I punti chiave
L'obbligo di depositare in via telematica gli atti processuali coinvolge: i magistrati (per i decreti ingiuntivi); gli avvocati; i soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria e quelli nominati dalle parti (come i consulenti tecnici d'ufficio e di parte). Nelle procedure concorsuali l'obbligo riguarda: i curatori; i commissari giudiziali; i liquidatori; i commissari liquidatori; i commissari straordinari
8Il deposito telematico degli atti processuali e dei documenti è obbligatorio per i procedimenti iniziati da oggi, 30 giugno
8Per le cause in corso per ora è facoltativo usare il canale online, che diventerà obbligatorio il 31 dicembre 2014, tranne che nei tribunali in cui l'obbligo viene anticipato con Dm giustizia
8Nei procedimenti d'ingiunzione la fase monitoria passa online per intero da oggi, senza distinzione tra cause in corso e nuove. Il giudizio di opposizione segue invece le regole generali
8 L'obbligo del deposito telematico riguarda i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, di fronte al tribunale, sia come giudice di primo grado, sia in appello di decisioni del giudice di pace
8 I procedimenti in Corte d'appello sono per ora esclusi ma passeranno alla telematica dal 30 giugno 2015
8 Il deposito digitale non investe le cause di fronte al giudice di pace né quelle in Cassazione
Gli avvocati devono depositare in via telematica gli atti e i documenti "endoprocessuali", cioè successivi a quelli di prima costituzione. Sono quindi esclusi l'atto di citazione o il ricorso introduttivi del giudizio e la comparsa di costituzione. Mentre l'obbligo riguarda le memorie previste dall'articolo 183, comma 6, del Codice di procedura civile, le comparse conclusionali e le note di replica

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