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Questo articolo è stato pubblicato il 28 luglio 2014 alle ore 06:37.
L'ultima modifica è del 28 luglio 2014 alle ore 06:58.

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I principi in questione devono essere considerati anche in relazione alla possibilità di definizione agevolata delle sanzioni nella misura di un terzo e dell'acquiescenza (articolo 15 del Dlgs 218/1997), visto che l'ultimo comma dell'articolo 12 del Dlgs 472/1997 pone, in simili circostanze, dei precisi limiti alla continuazione della violazione.
Tali limiti, però, si devono ritenere superati per effetto delle modifiche introdotte dal Dlgs 99/2000: l'amministrazione finanziaria ne ha preso atto già a partire dalla nota 159135 dell'11 settembre 2001 dell'agenzia delle Entrate. In sostanza, se l'ufficio emana più atti di irrogazione delle sanzioni e il contribuente provvede alla definizione a un terzo (articolo 16 del Dlgs 472/1997 ma lo stesso discorso vale anche per l'acquiescenza), occorre considerare il principio della sanzione unica per più periodi, scomputando gli importi già pagati a titolo di sanzione per il singolo atto.
I minimi edittali
L'unico limite alla definizione nella misura di un terzo della sanzione unica (debitamente elevata) per più periodi d'imposta è quello dei minimi edittali. L'articolo 16 del Dlgs 472/1997 dispone infatti che la definizione a un terzo non può comunque essere inferiore a un terzo dei minimi più gravi relativi a ciascun tributo. Secondo la nota 159135/2001 delle Entrate, si deve trattare dei minimi edittali più gravi di ciascun anno, mentre una lettura sistematica deve portare a ritenere che si tratta dei minimi edittali più gravi di ciascun tributo per tutti gli anni.
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Il raggio d'azione
8 Il principio del cumulo giuridico delle sanzioni è applicabile alle violazioni legate al quadro RW relative sia al monitoraggio fiscale sia a Ivie e Ivafe
8 Il principio entra in gioco anche per la tassazione presuntiva Irpef con riferimento a quanto non dichiarato in violazione del monitoraggio fiscale, ora estesa a tutte le diverse attività detenute all'estero
8Il cumulo giuridico (articolo 12 del Dlgs 472/1997) prevede l'applicazione di un'unica sanzione, debitamente elevata, per il concorso formale e materiale e quando si commettono più violazioni che, nella loro progressione, tendono a pregiudicare la determinazione del tributo o di diversi tributi
8La sanzione è unica anche quando violazioni della stessa indole vengono commesse su più periodi d'imposta
8La sanzione unica relativa a più annualità può essere definita a 1/3 in base agli articoli 16 e 17 del Dlgs 472/1997, scomputando quanto è stato pagato a titolo di sanzione per il singolo atto
8Le stesse disposizioni stabiliscono, però, che la definizione a 1/3 non può comunque essere inferiore a 1/3 dei minimi più gravi relativi a ciascun tributo

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