Norme & Tributi

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Spostamento obbligato entro un'area di 50 km

Il Governo, viste le ristrettezze di bilancio, risponde alle richieste di nuove assunzioni potenziando la mobilità dei dipendenti, di cui individua tre tipi. La prima è la mobilità volontaria, in cui assume rilievo la richiesta del dipendente di essere trasferito. Preliminarmente l'amministrazione deve fissare i requisiti e le competenze richieste. Il testo originario del decreto legge, al contrario, imponeva l'individuazione dei criteri di scelta.

Bisognerà, quindi, procedere a una immediata revisione della regolamentazione sulla mobilità per recepire le novità introdotte dalla legge di conversione. In tale regolamentazione si deve prevedere, altresì, l'obbligo di pubblicazione sul sito internet dell'ente di un apposito avviso per almeno 30 giorni. Il termine può essere anche superiore e possono essere individuati ulteriori mezzi di informazione per la pubblicità del bando. L'ente definisce anche soggetti, modalità e tempi per l'individuazione del dipendente pubblico idoneo a ricoprire il posto vacante; dipendente che deve già possedere una qualifica corrispondente a tale posto ed essere munito dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

Il secondo e il terzo tipo di mobilità si possono definire obbligatori, in quanto si prescinde dall'assenso del dipendente. Può avvenire all'interno della stessa amministrazione o fra due enti diversi, previo accordo fra gli stessi. In questi casi, però, il trasferimento deve avvenire nello stesso comune oppure a una distanza dalla sede di servizio non superiore a 50 chilometri. Anche in queste fattispecie è necessario che l'ente, per garantire la massima trasparenza e oggettività, fissi preliminarmente i criteri con cui vengono individuati i dipendenti da trasferire e le modalità con le quali si procede alla individuazione dell'amministrazione con cui stipulare l'accordo. Un'ultima tipologia di mobilità dei lavoratori prescinde anche dalla volontà degli enti interessati ed è decisa con decreto del ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, consultate le organizzazioni sindacali e previa intesa in sede di conferenza unificata.
Le mobilità per le quali non è previsto il consenso del lavoratore non operano nel caso di dipendente con figli minori di tre anni, con diritto al congedo parentale o quando il lavoratore ha diritto ai tre giorni di permesso di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 104/92.