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Questo articolo è stato pubblicato il 06 settembre 2014 alle ore 08:14.
03 | SOGGETTI POTENZIALMENTE INTERESSATI ALLA REGOLARIZZAZIONE
Soggetti fiscalmente residenti in Italia che detengono patrimoni all'estero non dichiarati al Fisco:
8 conti correnti
8 polizze assicurative
8 trust
8 fondi comuni
8 depositi metalli preziosi
8 partecipazioni
8 immobili
8 altro
Tali beni possono essere detenuti anche attraverso strutture societarie considerate "interposte" o "estero vestite" secondo la legge comunitaria 97/2013
04 | NOVITÀ DELLA PROPOSTA DI LEGGE
8 La cosiddetta mini voluntary, per i capitali non superiori a 2 milioni di euro, determina rendimenti forfettariamente nella misura del 5% applicando un'aliquota del 20%;
8 La riduzione alla metà si applica sul minimo edittale per il monitoraggio fiscale, individuato nel 3% anche per i Paesi ad oggi non collaborativi (Paesi considerati a fiscalità privilegiata) solo se firmeranno entro 6 mesi una convenzione, modello Ocse, con l'Italia
8 Responsabilità del professionista: estensione della non punibilità e delle riduzioni di pena anche ai soggetti concorrenti nellla commissione del reato, ad esempio il consulente. La copertura penale è allargata, ma, per le ipotesi di frode fiscale si continua a prevedere solo una riduzione alla metà della pena edittale
8 È possibile sanare anche le violazioni Iva
8 Pagamento in un'unica soluzione
8 Le sanzioni per il monitoraggio fiscale sono ridotte alla metà nel caso di rimpatrio, di denari detenuti in Paesi "collaborativi con l'Italia" e nel caso di autorizzazione rilasciata dal contribuente alla banca residente in paradiso fiscale a collaborare con l'agenzia delle Entrate
8 Per le sanzioni in materia di imposte dirette il minimo su cui applicare le riduzioni per l'adesione agli atti è il minimo edittale ridotto di un quarto
8 Copertura penale allargata, ma per la frode fiscale si continua a prevedere una riduzione a un quarto del pena edittale;
8 viene introdotto un ravvedimento speciale "domestico";
8 possibilità che della collaborazione volontaria possano avvalersi anche società di capitali;
8 non si applica il raddoppio dei termini di accertamento, ordinariamente previsto per le attività detenute in Paesi a regime fiscale privilegiato (Paesi black list) purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) il contribuente alleghi alla richiesta di collaborazione volontaria una sua autorizzazione rilasciata all'intermediario estero presso cui le attività sono detenute con la quale lo autorizzi a trasmettere all'amministrazione finanziaria italiana dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria;
b) il contribuente permetta all'amministrazione finanziaria italiana di continuare a "tracciare" le attività oggetto di collaborazione volontaria qualora le stesse vengano successivamente trasferite presso un intermediario estero localizzato in un Paese diverso da un Paese Ue che consenta un effettivo scambio d'informazioni con l'Italia;
c) che il Paese in cui sono detenute le attività oggetto di collaborazione volontaria stipuli, entro il 6 mesi, accordi con l'Italia che consentano un effettivo scambio di informazioni, anche con riguardo a elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data di stipula e la data di entrata in vigore dell'accordo
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