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Questo articolo è stato pubblicato il 26 settembre 2014 alle ore 08:39.
L'ultima modifica è del 26 settembre 2014 alle ore 08:51.

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In presenza di una pluralità di detentori l'importo della Tasi non cambia rispetto alla situazione di un unico detentore. Non rilevano le modalità con le quali i singoli utilizzatori decidono di ripartire il peso del tributo, poiché nei confronti del comune ciascuno è tenuto al pagamento per l'intero.
I dubbi dei contribuenti riguardano in larga parte la figura del detentore, che rappresenta la novità più rilevante dell'imposta sui servizi.

Occorre in primo luogo ricordare che per detentore si intende qualunque soggetto che utilizzi l'immobile a un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale di godimento. È dunque una mera situazione di fatto che prescinde da qualsiasi formalizzazione contrattuale. A stretto rigore, quindi, è detentore la badante che convive con il soggetto assistito o il convivente in una coppia di fatto. Come pure è tenuto al pagamento l'inquilino che, pur in presenza di un contratto di locazione risolto, continui di fatto ad utilizzare l'immobile. Bisogna tuttavia ricordare che in caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi, il detentore non è soggetto d'imposta, poiché l'intero peso della Tasi è addossato al proprietario.
La quota a carico dell'utilizzatore inoltre varia dal 10% al 30% dell'imposta, in funzione di quanto deciso nel regolamento comunale. In assenza di indicazioni locali, si assume il 10% (sempre che l'immobile risulti assoggettato alla Tasi). La Tasi del detentore è determinata facendo riferimento alle regole del possessore. Questo significa che l'aliquota da applicare deve essere individuata in funzione della posizione soggettiva del proprietario. Ne deriva pertanto che, salvo casi particolari, l'aliquota da applicare non sarà quella dell'abitazione principale, poiché per il proprietario l'immobile dato in uso a terzi non possiede di regola tale qualifica. Fanno eccezione i soci delle cooperative a proprietà indivisa e i locatari di alloggi sociali.

Va inoltre evidenziato che, in caso di una pluralità di locatari, nei confronti del Comune sussiste tra loro solidarietà nell'assolvimento dell'imposta. Ciò comporta che ciascuno di tali soggetti è teoricamente tenuto al pagamento del l'intero importo della Tasi. Pertanto, qualora l'ammontare complessivamente pagato risulti inferiore al dovuto, l'ente locale può richiedere la differenza, a discrezione, nei riguardi di alcuni o di tutti gli utilizzatori. Non rilevano nei confronti dell'ente impositore eventuali accordi volti a ripartire tra i soggetti passivi il carico della Tasi, trattandosi di pattuizioni aventi natura meramente privatistica. A tale scopo, potrebbe ad esempio ipotizzarsi una suddivisione del tributo sulla base della superficie occupata da ciascun locatario.
È senz'altro ammissibile il pagamento cumulativo della Tasi del detentore da parte di uno solo di essi, per conto di tutti, stante per l'appunto la coobbligazione solidale di legge: in questo caso il pagamento dell'intera cifra da parte di uno dei debitori solidali libera tutti gli altri.

La disciplina della Tasi, inoltre, qualifica come “unica” l'obbligazione dei detentori. A stretto rigore, questo dovrebbe comportare che, ai fini del superamento del limite minimo per il pagamento dell'imposta, occorra guardare all'importo complessivo dovuto dalla totalità dei detentori, a prescindere dalle modalità concrete del pagamento (un solo F24 o modelli separati).
Non è chiaro, infine, se la quota in esame sia dovuta anche in presenza dell'utilizzo da parte del proprietario del medesimo bene. Si pensi, ad esempio, alla locazione di alcune stanze dell'abitazione principale oppure all'immobile in proprietà di una società, nel quale la stessa svolga la propria attività, concedendone in locazione una parte. Nel silenzio della norma, ragioni di semplicità e di coerenza del prelievo condurrebbero ad una risposta negativa.

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TAG: Fisco

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