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Questo articolo è stato pubblicato il 29 novembre 2014 alle ore 08:14.

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A fronte della richiesta di transazione su crediti contributivi nell’ambito di una procedura concorsuale, la richiesta di fideiussioni bancarie non sarà più la norma ma le singole sedi Inps valuteranno caso per caso. L’indicazione è stata fornita ieri da Mauro Nori direttore generale dell’Inps durante un convegno che si è svolto a Milano dedicato a «Crisi dell’impresa, procedure concorsuali e ruolo dell’ente previdenziale». Nei prossimi giorni l’ente trasformerà questa indicazione in una vera e propria indicazione operativa per le sedi territoriali.

La possibilità di chiedere il pagamento parziale dei contributi previdenziali, nell’ambito di procedure concorsuali o di ristrutturazione dei debiti, è stata introdotta dall’articolo 32, coma 5 del decreto legge 185/2008, a cui ha fatto seguito il decreto interministeriale (Lavoro-Economia) 4 agosto 2009 e la circolare dell’Inps 38/2010. L’impostazione utilizzata finora, però, secondo Nori «sconta un atteggiamento difensivo dello Stato, con requisiti formali che rendono scarsamente utilizzabile lo strumento». Da qui la decisione di affidare alle strutture territoriali la valutazione della fideiussione caso per caso.

Introdotto tra il 2008 e il 2009 questo strumento in effetti non ha riscosso grande successo. Come ha riferito il direttore regionale Inps Lombardia, Antonio Pone, in cinque anni sono arrivate poche richieste e ancor meno sono andate a buon fine. Per quanto riguarda la Lombardia si contano 82 domande di cui solo 2 accolte.

Nel corso della giornata di confronto, sono stati messi in evidenza anche altri aspetti critici delle procedure concorsuali. Marina Calderone, presidente nazionale del Comitato unico professioni e dell’Ordine nazionale dei consulenti del lavoro ha ricordato che spesso ci si confronta con l’Inps sull’applicazione di norme inadeguate come quella che, nell’ambito di procedure concorsuali con attivazione di cassa integrazione l’azienda sia chiamata a pagare oneri e Tfr che spettano in vece all’istituto di previdenza, con il risultato che l’impresa si ritrova a effettuare un prestito all’Inps che verrà poi rimborsato.

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