Norme & Tributi

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Accertamento nullo se manca la chiusura della verifica

È nullo l'atto di accertamento qualora l'ufficio non abbia redatto il processo verbale di chiusura della verifica. E ciò, anche nell'ipotesi in cui la verifica sia stata effettuata “a tavolino” (cioè presso la sede dell'ufficio) e non presso gli uffici del contribuente. È quanto hanno stabilito i giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro con la sentenza n. 2370 del 3 novembre 2014.

Il caso
Nel caso esaminato dai giudici calabresi, il contribuente aveva impugnato alcuni atti di accertamento, rilevando che gli stessi (tra gli altri motivi del ricorso) non fossero stati preceduti dal verbale di chiusura delle operazioni di verifica, che erano state svolte “a tavolino”, cioè presso la sede dell'Ufficio.

La decisione
I giudici hanno accolto i ricorsi ed hanno di conseguenza annullato gli atti di accertamento. Infatti – a detta della Commissione - l'ufficio era tenuto nel caso in esame a redigere il verbale di chiusura delle verifiche ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 4 del 1929 che stabilisce che «le violazioni delle norme finanziarie sono constatate mediante processo verbale” e della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente). Operando diversamente, l'ufficio ha violato il diritto di difesa del contribuente, che non è stato messo in grado di conoscere nel dettaglio i rilievi ispettivi dell'agenzia delle Entrate prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.

Infatti, sebbene nel comma 1 del articolo 12 dello Statuto del contribuente (che stabilisce i diritti e garanzie del contribuente in sede di verifica) faccia espressamente riferimento solo alle verifiche esterne, ossia a quelle effettuate nei locali destinati all'esercizio dell' attività dell'imprenditore, «una lettura logica sistematica della norma in parola, impone di ritenere applicabile la disciplina del contraddittorio e dell'intervento del contribuente nel procedimento di accertamento tributario di cui al comma 7 dello stesso articolo 12, anche alle c.d. verifiche “a tavolino”, in cui, cioè, l'amministrazione esamina la documentazione contabile del contribuente presso i suoi uffici».

Se cosi non fosse – a detta dei giudici - la tutela del contribuente differirebbe a seconda delle modalità, prescelta dall'ufficio, di effettuazione delle verifiche fiscali.

Invece, qualsiasi attività di natura istruttoria che riguardi la dichiarazione tributaria, tale da comportare l'esame in ufficio dei documenti prodotti dal contribuente stesso su invito dell'amministrazione finanziaria, è qualificabile come verifica fiscale e necessita del contraddittorio con il contribuente. In tal senso, l'emissione del processo di chiusura della verifica, avrebbe consentito al contribuente per l'appunto di «contraddire ante tempus con l'ufficio finanziario». Pertanto l'omessa redazione di tali verbali ha comportato nel caso in esame la nullità degli atti di accertamento.