Norme & Tributi

Cooperative compliance, debutto limitato a pochi

  • Abbonati
  • Accedi
Fisco & Contabilità

Cooperative compliance, debutto limitato a pochi

L’introduzione della cooperative compliance rappresenta la cifra di quello che dovrebbe essere il nuovo rapporto tra Fisco e contribuente, ispirato alla collaborazione preventiva e al monitoraggio del rischio fiscale. Anche questo aspetto è disciplinato nello schema di Dlgs sulla certezza del diritto.

Come accaduto in altri Paesi Ocse (come l’Olanda, dove nasce il cosiddetto tax control framework), anche in Italia prende forma il regime di adempimento collaborativo, un sistema articolato e coerente, al momento più programmatico che precettivo, che consente di accedere a strumenti di dialogo preventivo in grado di evitare contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria, di ridurre adempimenti amministrativi e di esonerare dal rilascio di garanzie per i rimborsi di imposte.

Le finalità

L’intento è di garantire la certezza del diritto e di deprocessualizzare il diritto tributario partendo dai grandi gruppi. In realtà, grandissimi all’inizio: con un fatturato superiore ai 10 miliardi. Mentre a regime potranno entrare tutti i cosiddetti «grandi contribuenti», ossia chi fattura più di 100 milioni di euro all’anno.

Il regime è opzionale (va presentata un’istanza alla quale l’Agenzia deve rispondere entro 120 giorni) e mira a ricondurre la gestione del rischio fiscale all’interno dei sistemi di gestione e controllo delle aziende secondo le logiche del Dlgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti (oggi non estesa in ambito fiscale in quanto i reati tributari sono esclusi dal catalogo degli illeciti contemplati all’interno del provvedimento). Condizione di accesso al regime infatti è proprio la presenza di un modello organizzativo capace di accogliere anche la «parte fiscale». Sempre nella logica della 231/2001, vanno individuati manager preposti alla gestione del rischio fiscale nei diversi settori dell’organizzazione aziendale, che dovranno aver cura di redigere una relazione annuale diretta agli organi gestori della società che descriva le procedure adottate e le verifiche svolte. Centrale è il costante controllo circa il rispetto delle procedure, come in tutti i modelli organizzativi, e per questo viene prevista l’attivazione di azioni correttive in caso vengano riscontrate criticità.

Impegni reciproci

Nei doveri e impegni che il regime individua c’è quello, dal lato del contribuente, di comunicazione tempestiva di eventuali operazioni di pianificazione fiscale aggressiva e, dal lato dell’Agenzia, di pubblicare sul proprio sito un apposito elenco di operazioni. Strumento principale all’interno dell’adempimento collaborativo è l’interpello. Sembra che quanto previsto sia il preludio di un interpello generale sul business model e sulle riorganizzazioni societarie. Il contribuente potrà infatti inoltrare istanze alle Entrate su ogni situazione ritenuta «a rischio» e l’Agenzia sarà obbligata a rispondere entro termini più confacenti alle logiche aziendali, ovvero 45 giorni in luogo dei 120 oggi previsti. Chi investe nel nostro Paese, o chi compie una importante riorganizzazione del proprio business, non può permettersi di accettare una variabile fiscale non prevedibile. Si dovrà descrivere in buona fede la sequenza di operazioni prescelte e, a fronte del semaforo verde dell’Agenzia, si dovrebbe poter implementare le proprie scelte imprenditoriali in serenità. Si ritiene che per gli aderenti al regime tale interpello potrebbe anche sostituire quello previsto dallo schema di Dlgs sull’abuso del diritto. Inoltre, pensando ai minori adempimenti amministrativi, sarebbe auspicabile che le forme di dialogo continuo previste nel regime di adempimento collaborativo sostituiscano anche tutte le altre varie forme di interpello previste dall’ordinamento (in attesa peraltro di un loro auspicabile riordino, pure previsto dalla delega) e di comunicazione all’amministrazione finanziaria.

Viene poi previsto (anche se da coordinare con gli effetti dal lato delle risposte positive agli interpelli) che nel caso in cui il contribuente comunichi tempestivamente situazioni che possano generare rischi fiscali, si applicano al più sanzioni amministrative ridotte alla metà e comunque mai superiori ai minimi edittali. Se dalle contestazioni elevate scaturisce l’obbligo di denuncia, l’Agenzia è comunque tenuta a comunicare al Pm che l’azienda è in regime di adempimento collaborativo. Ciò ai fini di una compiuta valutazione della sussistenza dell’elemento psicologico del reato (come il dolo specifico di evasione).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE CARATTERISTICHE

01 / I DESTINATARI

In una prima fase la cooperative compliance si applicherà soltanto alle aziende con volume d’affari superiore ai 10 miliardi di euro. A regime sarà estesa ai cosiddetti grandi contribuenti con volume d’affari superiore ai 100 milioni di euro

02 / L’AMMISSIONE

L’accesso avverrà tramite istanza telematica del contribuente con un tempo di risposta da parte dell’Agenzia fissato in 120 giorni

03 / I REQUISITI NECESSARI

Tra i requisiti richiesti per l’ammissione ci sono: l’adozione di un modello organizzativo compliant che rispetti le indicazioni del Dlgs 231/2001; l’individuazione dei responsabili preposti alla gestione del rischio fiscale; l’obbligo di relazione annuale agli organi gestori della società

04 / I VANTAGGI

Alcuni dei principali vantaggi derivanti dall’ammissione sono:

semplificazione degli adempimenti amministrativi; l’assenza di garanzie per rimborsi di imposte; la possibilità di presentare interpelli su un ampio ventaglio di fattispecie per diminuire il rischio di contestazioni in caso di operazioni straordinarie, riorganizzazioni o altri eventi; le risposte agli interpelli entro 45 giorni