Norme & Tributi

6/(none) Decreto milleproroghe/ Agricoltura

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    6/(none) Decreto milleproroghe/ Agricoltura

    Redditi senza tariffa incentivante
    Un sospiro di sollievo per i produttori di energia elettrica da fonti agroforestali a seguito della emanazione del decreto milleproroghe (articolo 12) che per il 2015 esclude ancora la tariffa incentivante dalla determinazione del reddito ai fini delle imposte dirette e prevede la franchigia.

    In sostanza dal 1° gennaio 2015 (periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014) le attività di produzione di energia da fonti fotovoltaiche e agroforestali sono considerate attività connesse a quelle agricole. Però il reddito si determina applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'Iva il coefficiente di redditività del 25% escludendo franchigia e tariffa incentivante. Tale disposizione, che era in vigore anche nel periodo di imposta 2014, stabilisce la base di calcolo del reddito con la percentuale del 25% corrispondente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta; tale formulazione consente anche ai produttori di energia da fonti agroforestali di determinare il reddito escludendo la tariffa incentivante. Pertanto anche per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, per le produzioni agroenergetiche, il reddito si determina nel seguente modo: si considerano rientranti nel reddito agrario le produzioni di energia elettrica rientranti nella franchigia pari a 2.400.000 kwh per gli impianti di biogas con risorse agroforestali, ovvero pari a 260.000 kwh per gli impianti fotovoltaici; per i produttori di energia elettrica da fonti fotovoltaiche il reddito, per la parte eccedente la franchigia, è pari al 25% dei corrispettivi registrati ai fini dell'Iva già al netto della tariffa incentivante, con la sola eccezione del 5° conto energia; per i produttori di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali (biogas) nonché per i produttori di energia con impianti fotovoltaici che rientrano nel 5° conto energia, la base di calcolo del reddito con la percentuale del 25% corrisponde al corrispettivo fatturato e registrato ai fini dell'Iva, scorporando però la quota riconducibile alla tariffa incentivante.

    Per le produzioni di biodisel e prodotti chimici non è prevista alcuna determinazione forfetaria e si considerano rientranti di reddito agrario.

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