Norme & Tributi

Contraddittorio circoscritto

  • Abbonati
  • Accedi
Fisco & Contabilità

Contraddittorio circoscritto

  • –Laura Ambrosi

La decisione della Sezione tributaria della Suprema corte di rimettere alle Sezioni unite l’interpretazione sull’obbligatorietà del contraddittorio per le attività di controllo a “tavolino”, ha risvolti concreti importanti.

La casistica di questi controlli è molto ampia e quindi la relativa questione è particolarmente sentita dai contribuenti interessati.

Infatti la gran parte degli accertamenti cosiddetti “a tavolino” non sempre è preceduta dal contraddittorio e, soprattutto, non è prevista la redazione di una atto che illustri al contribuente le contestazioni che verranno poi riportate nel successivo (ed eventuale) accertamento. Di frequente, per queste attività la documentazione che il contribuente fornisce (ove richiesta) viene esaminata dall’ufficio il quale, solo con l’emissione della pretesa impositiva, esterna il proprio “punto di vista”.

In buona sostanza, cosi come rilevato dall’Ordinanza di rimessione alle Sezioni unite, gli accertamenti a tavolino presentano un doppio ordine di problemi:

a) non sempre l’accertamento “a tavolino” è preceduto da un confronto con il contribuente interessato;

b)anche nei casi ove ciò avviene, l’ufficio non fornisce un atto (pre-accertamento) dal quale desumere le contestazioni ipotizzabili al termine dell’attività istruttoria.

L’assenza di contraddittorio

Il confronto preventivo con il contribuente viene attualmente svolto solo allorchè la norma o la giurisprudenza lo ha imposto più o meno a pena di nullità dell’atto. È il caso (si osservi la tabella in pagina) del redditometro, degli studi di settore, dell'accertamento cosiddetto antielusivo, delle contestazioni a seguito delle indagini finanziarie.

Escluse queste tipologie di controllo, difficilmente gli uffici prima dell’emissione dell’accertamento, si confrontano preventivamente con il contribuente.

Va segnalato che le Sezioni unite con riferimento all’avviso di ipoteca, assumendo una posizione di estrema garanzia e rispettosa dei principi comunitari (sentenza 19667/2014), hanno già affermato la sussistenza di un generale obbligo di contraddittorio implicito nel nostro ordinamento.

In particolare è stato evidenziato che il contraddittorio è un diritto del contribuente e che l’amministrazione lo deve avviare prima dell'emissione di un provvedimento che possa interessarlo. Dinanzi a tale chiara “interpretazione”, riferita peraltro all’avviso di ipoteca, appare difficile negare in futuro la garanzia anche ad altri atti impositivi e nella specie alle attività di controllo a tavolino.

Tra l’altro, ove le Sezioni unite confermassero l’orientamento con una decisione favorevole al contribuente, in concreto si determinerebbero, quanto meno, delle regole uniformi e precise per tutti gli Uffici. Ad oggi, infatti, per gli accertamenti per i quali non è previsto per legge un confronto preventivo, si assiste alle prassi più differenti ma, soprattutto, dal mese di ottobre di ogni anno la maggior parte dei controlli si conclude immediatamente con un accertamento senza alcun contraddittorio preventivo, tantomeno un atto (differente da quello impositivo) conclusivo dell’attività, per non incorrere nella possibile decadenza del periodo di imposta.

L’assenza di un atto conclusivo

Nei controlli a tavolino gli uffici (si veda la scheda in pagina) prima dell’avviso di accertamento non rilasciano alcun atto o verbale dal quale possano evincersi le contestazioni e, conseguentemente le difese opposte dal contribuente in proposito. L’assenza, peraltro, di un verbale conclusivo impedisce di poter eventualmente giustificare meglio eventuali situazioni.

Sarebbe forse sufficiente estendere, anche a questo tipo di controllo, le garanzie previste per le verifiche presso la sede del contribuente e di conseguenza, sanzionare (come hanno già chiarito le Sezioni unite con la sentenza 18184/2013) con l’illegittimità dell’atto impositivo, il mancato rispetto del termine dilatorio dei 60 giorni. Nell’ipotesi in cui le Sezioni unite decidessero in maniera favorevole al contribuente, gli uffici dovrebbero programmare tempestivamente i propri controlli, svolgendo cioè tutte le attività istruttorie relative al periodo di imposta prossimo alla decadenza non negli ultimi mesi dell’anno. Nel caso, invece, venisse negata tale garanzia per gli accertamenti a tavolino, si determinerebbe un’ingiustificata disparità in base alla metodologia di controllo adottata e addirittura al luogo di svolgimento del controllo stesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOTTO LA LENTE

TIPO DI CONTROLLO

ESECUZIONE CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

REDAZIONE DI UN ATTO CONTENENTE LE POSSIBILI CONTESTAZIONI PRIMA DI ACCERTAMENTO

RISPETTO 60 GG

CONTROLLO A TAVOLINO

Controllo in ufficio di singole operazioni del contribuente (acquisti, spese sponsorizzazione, rappresentanza ecc)

Verifica fiscale all'impresa o al professionista avviata con richiesta di documentazione inviata tramite posta o notofica (senza accesso)

Controllo della corretta applicazione degli studi di settore (senza accesso)

Accertamento da redditometro

Rettifiche ai soci di società a ristretta base azionaria in conseguenza di maggiore reddito contestato alla srl o alla sp a

Rettifiche di maggior valore negli atti di compravendita

Controllo a professionisti che hanno ritenuto di non essere soggetti ad IRAP

Indagini finanziarie svolte non in concomitanza di verifica fiscale con accesso

Accertamenti catastali

L'Ufficio richiede tali documenti ma non sempre poi convoca il contribuente per conoscere elementi in merito

L'Ufficio in genere nel corso del controllo redige dei verbali sull'attività ispettiva svolta anche in assenza del contribuente

Il contribuente viene convocato con un invito al contraddittorio, durante il quale produce documentazione a supporto ed evidenzia specifiche situazioni dell'attività

L'art.icolo 38 del Dpr 600/73 prevede a pena di nullità l'obbligo a carico dell'ufficio di convocare il contribuente prima dell'emissione dell'avviso di accertamento e di formulare la proposta di adesione.

Non viene svolto alcun contraddittorio o incontro con le parti interessate

Non viene svolto alcun contraddittorio e solo raramente è invitato il contribuente per fornire documentazione

Di norma, non viene svolto alcun contraddittorio

Viene svolto un contraddittorio con il contribuente per acquisire eventuali giustificazioni relative alle movimentazioni

Nessun contraddittorio

Non viene redatto alcun atto al termine del controllo a prescindere che vi sia stato o meno un confronto con l'amministrazione

La GdF rilascia sempre un verbale al termine delle operazioni, mentre l'Agenzia delle Entrate non sempre, rinviando l'esito direttamente nell'accertamento

Normalmente è redatto uno o più verbali in occasione della consegna della documentazione, ma non viene rilasciato alcun atto conclusivo prima dell'eventuale accertamento

Non viene redatto alcun atto conclusivo, ma solo con la nuova formulazione della norma, il contribuente conosce l'esito del controllo perché contenuto nella proposta di adesione

Non viene redatto alcun atto prima dell'accertamento. I soci ricevono direttamente la notifica della pretesa.

Non è redatto alcun atto prima dell'accertamento

Non viene redatto alcun atto prima dell'accertamento

Non viene redatto alcun atto e il contribuente conosce gli esiti del controllo direttamente con l'avviso di accertamento

Nessun atto prima dell'accertamento

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

CONTROLLO CON ACCESSO

Verifica dell'impresa o del professionista avviata con accesso per l'acquisizione dei documenti e terminata in ufficio

Verifica dell'impresa o del professionista con accesso e conclusione presso la sede

Normalmente l'incontro con i verificatori avviene solo in occasione dell'apertura della verifica e pertanto non esiste alcun contraddittorio

Il contraddittorio è garantito dalla norma

È redatto il verbale dell'accesso e poi la Gdf rilascia sempre un verbale alla conclusione, mentre l'Agenzia non sempre

Sono redatti dei verbali sia durante sia alla conclusione della verifica