Norme & Tributi

Società estinte, effetto liti

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Diritto

Società estinte, effetto liti

LA PRECISAZIONE

L’agenzia delle Entrate

ha anche chiarito

che la nuova norma

riguarda solo i debiti

e non i crediti tributari

Le nuove regole sulle società estinte sono retroattive e riguardano anche gli atti già notificati prima dell’entrata in vigore della nuova norma. Sono questi alcuni dei chiarimenti che l’agenzia delle Entrate ha fornito in occasione di Telefisco 2015 in tema di società estinte.

Il decreto semplificazioni (Dlgs 175/2014) ha previsto che ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società, in deroga alle regole civilistiche (articolo 2495 del Codice civile) ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.

L’agenzia delle Entrate, in risposta a uno specifico quesito, ha chiarito che gli atti saranno emessi nei confronti della società “cancellata” e notificati alla stessa presso la sede dell’ultimo domicilio fiscale.

A tal fine, è stato ricordato che la società, prima della cancellazione, potrà eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti. L’effetto vero e proprio dell’estinzione, quindi, si produrrà solo dopo cinque anni dalla data della cancellazione.

Ciò potrebbe comportare qualche problema di ordine pratico in quanto, di fatto, la società estinta dovrà mantenere quantomeno il controllo per cinque anni dell’ultimo domicilio.

È stato poi chiesto all’amministrazione, in presenza di società estinta, chi possa essere il soggetto legittimato all’impugnazione dell’atto impositivo.

L’Agenzia ha genericamente affermato che potranno proporre ricorso i soggetti responsabili ai sensi degli articoli 2495 del Codice civile e/o 36 del Dpr 602/73. Potrebbero pertanto essere legittimati passivamente all’impugnazione i soci, gli ex amministratori, l’ex liquidatore.

Volendo in qualche modo agevolare l’interpretazione della risposta e soprattutto la soluzione di questioni che potrebbero presto presentarsi, vi è da ritenere che siano legittimati in prima battuta gli ultimi rappresentanti legali (quindi anche il liquidatore). Ciò si desumerebbe dal fatto che la norma fa espressa menzione della deroga alla disposizione civilistica ai fini del contenzioso.

Ne deriverebbe quindi che il soggetto legittimato passivamente e quindi a dare delega al difensore è l’ultimo rappresentante legale (ancorché non più in carica) in quanto, ai fini fiscali (e, segnatamente, del contenzioso), la società dovrebbe considerarsi non estinta.

Restano fermi, invece, i casi i cui l’amministrazione ritiene responsabile il liquidatore o i soci personalmente, nel qual caso l’impugnazione riguarderà le singole persone fisiche e non per conto della società.

In merito alla retroattività delle nuove norme, l’Agenzia ha sostanzialmente confermato quanto già illustrato nella circolare 31/E/2014, e cioè che le disposizioni riguarderanno anche le attività di controllo riferite a società già cancellate dal Registro imprese alla data del 13 dicembre 2014 (entrata in vigore del decreto), nonché periodi precedenti a tale data.

È stato poi precisato che la nuova disciplina trova applicazione anche per i provvedimenti già notificati e ancorché interessati da contenzioso. Anche in questo caso la risposta fornita determinerà in concreto più di un problema di ordine pratico. Infatti potrebbero verificarsi casi in cui il contenzioso sia stato intrapreso da determinati soggetti (ad esempio soci personalmente) e non definito, con la necessità ora di coinvolgere anche la società (estinta).

In ultimo, l’Agenzia ha chiarito che la nuova norma riguarda solo i debiti tributari e non i crediti. Secondo l’interpretazione dell’amministrazione, l’articolo 28 del decreto semplificazioni è volto alla salvaguardia della pretesa erariale e pertanto solo ai debiti. Nel caso di crediti tributari sorti in seguito alla cancellazione, quindi, il diritto al rimborso è riconosciuto, pro quota, ai soci, i quali possono delegare all’incasso anche uno solo di essi, ovvero l’ex liquidatore.

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IN LIQUIDAZIONE

01 IL LIQUIDATORE

Con le modifiche introdotte dal decreto semplificazioni, il liquidatore, per non rispondere dei debiti della società, deve dimostrare di non aver soddisfatto crediti di ordine inferiore a quelli di natura tributaria o aver assegnato beni ai soci prima di onorare i debiti fiscali

02 GRADUAZIONE DEI DEBITI

Secondo le Entrate, sebbene nella fase liquidativa non si debba tener conto di alcuna graduazione nel pagamento dei debiti, è possibile seguire le regole indicate dall’articolo 2777 del Codice civile: i crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti a ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario; a seguire ci sono i crediti aventi privilegio generale mobiliare (articolo 2751-bis) nel seguente ordine: le retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, dei contributi obbligatori e il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile; le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione, le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l’ultimo anno di prestazione e le indennità per la cessazione del rapporto; i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario, affittuario, mezzadro, colono soccidario o compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall’articolo 2765, i crediti dell’impresa artigiana, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti