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Split payment da annotare in fattura

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Fisco & Contabilità

Split payment da annotare in fattura

Lo split payment «entra» in fattura. I fornitori delle Pa interessate dalla modifica introdotta dall’ultima legge di stabilità dovranno utilizzare, infatti, l’annotazione «Scissione dei pagamenti». Inoltre saranno chiamati a emettere la fattura evidenziando, comunque, l’imposta e devono indicarla a debito nei registri Iva disciplinati dagli articoli 23 e 24 del Dpr 633/1972 senza però farla partecipare alla liquidazione di periodo. In altre parole registrano il debito, ma non lo liquidano con l’Iva a credito di periodo. È quanto emerge dal Dm attuativo del 23 gennaio pubblicato sul sito del Mef.

La priorità nei rimborsi

Questo meccanismo determina una situazione di maggior credito in relazione alle operazioni passive. Così è stata stabilita la possibilità di richiedere il credito trimestralmente. Semplificando quanto previsto dall’articolo 17-ter del Dpr 633/1972, il Dm precisa che tali fornitori avranno una priorità nei rimborsi per un ammontare pari all’importo complessivo dell’imposta applicata nelle specifiche operazioni effettuate nel periodo in cui è maturato il credito chiesto a rimborso.

L’applicazione

Lo split payment, infatti, impone alle pubbliche amministrazioni di versare l’Iva relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati sia nell’ambito della attività istituzionale che nell’ambito dell’attività commerciale direttamente all’erario, invece di pagarla insieme al corrispettivo ai propri fornitori.

Il decreto, innanzitutto, specifica che l’elenco degli enti pubblici interessati dalle nuove regole sono tassativamente quelli dell’articolo 17-ter del Dpr 633/1972. Pertanto, restano esclusi dall’applicazione delle nuove regole tutti gli altri enti pubblici non ricompresi nell’elenco, per i quali, però, se inclusi nell’articolo 6, comma 5, del Dpr 633/1972 continuerà ad applicarsi l’esigibilità differita dell’imposta.

Le nuove regole - come anticipato dal comunicato stampa del 9 gennaio – si applicano solo per le fatture emesse dal 1° gennaio 2015. Quindi restano escluse tutte le operazioni fatturate fino al 31 dicembre 2014.

L’esigibilità dell’imposta

Per gli enti pubblici di cui all’articolo 17-ter l’esigibilità dell’imposta scatterà, in via generale, con riferimento al momento del pagamento dei corrispettivi. Gli stessi enti, però, potranno optare per anticipare l’esigibilità dell’imposta alla ricezione della fattura.

Il decreto attuativo del Mef indica ai soggetti pubblici interessati la rotta per versare l’imposta all’erario. Non sarà mai possibile la compensazione e bisognerà utilizzare uno specifico codice tributo.

Le Pa che effettuano l’acquisto nell’ambito dell’attività commerciale inseriranno l’operazione nei registri disciplinati dagli articoli 23 e 24 del Dpr 633/1972. E, in deroga al divieto di compensazione, faranno partecipare l’operazione stessa alla liquidazione di periodo.

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