Norme & Tributi

Spese del legale senza copertura

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Diritto

Spese del legale senza copertura

  • –Maurizio Caprino

obblighi ed esclusioni

Manca il coordinamento

con le norme

sul risarcimento diretto

Il rischio è un aumento

del contenzioso

La parte del leone la fa la Rc auto: le uniche controversie per le quali il passaggio dalla negoziazione assistita è obbligatorio a prescindere dal loro valore sono proprio quelle legate al «danno da circolazione di veicoli e natanti». Quindi, la nuova procedura va applicata anche nei casi in cui sono in gioco somme considerevoli. Ma proprio questo aumenta le spese che potrebbero restare a carico del danneggiato. Colpa del mancato coordinamento tra la normativa sulla negoziazione assistita (Dl 132/2014, articolo 3) e quella sul risarcimento diretto nella Rc auto.

Il problema appare analogo a quello che si pose tre anni fa, al debutto della mediazione obbligatoria (si veda Il Sole 24 Ore del 21 marzo 2012): nel caso in cui la negoziazione abbia successo, non è chiaro se l'assicurazione ne debba coprire le spese. Infatti, l'articolo 9, comma 2 del Dpr 254/2006 (il regolamento attuativo del risarcimento diretto) esclude che vengano liquidati «compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona», quando «la somma offerta dall'impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato».

In origine, lo scopo della norma era chiaro: chi si rivolge a un avvocato, un perito o un altro professionista poteva farsi riconoscere il relativo costo solo se poi instaura un contenzioso legale (l'unica eccezione è prevista quando il professionista è un medico (ovviamente in caso di incidenti con feriti). Infatti, la norma è stata scritta ben prima di quelle che hanno introdotto l'obbligo della mediazione e, ora, della negoziazione assistita. Rispetto alla realtà attuale, quindi, il Dpr 254/2006 considera soltanto due ipotesi possibili, nettamente distinte: la liquidazione senza problemi (l'assicurazione paga e il danneggiato è soddisfatto) e il contenzioso (il danneggiato non viene pagato o riceve una somma inferiore a quella che ritiene giusta). In quest'ottica, rifiutare l'offerta equivale ad avviare il contenzioso.

La negoziazione, invece, è una sorta di ibrido tra accettazione e contenzioso: non si può dire che il danneggiato sia soddisfatto (altrimenti avrebbe accettato l'offerta formulata in prima battuta, chiudendo definitivamente la questione senza rivolgersi ad alcun professionista), ma nemmeno che abbia instaurato un contenzioso (lo farà solo se la negoziazione non sarà andata a buon fine). Se l'accettazione avviene in fase di negoziazione, non è chiaro se possa far rientrare nel “divieto” di includere nel risarcimento anche le spese per il professionista. Sarebbe opportuna almeno una circolare ministeriale interpretativa, se non una modifica al Dpr 254.

Ma l'esperienza insegna a non sperare troppo in interventi dei ministeri o del legislatore. Così, di fatto, si può sperare che viga la prassi tacitamente instaurata in molti casi, secondo la quale la compagnia assicurativa paga anche le spese sostenute per i professionisti (cosa che gonfia i costi dei risarcimenti e quindi le tariffe). L'alternativa è che il danneggiato si accontenti di farsi pagare solo il danno che non comprende quelle spese.

Ma in quest'ultimo caso tenderà a pagare il meno possibile l'avvocato, che quindi non avrà interesse a chiudere positivamente la negoziazione e potrebbe ostacolarla. A quel punto, esito della vicenda dipenderà dall'incrocio tra la strategia del legale e quella della compagnia, verosimilmente pressata dal fatto che, col Dl 132, se la negoziazione non va in porto e si passa al contenzioso vero e proprio, gli interessi da pagare al danneggiato non saranno più calcolati al tasso legale ma a quello commerciale, più alto.

Oggi come oggi, l'unica certezza è il rischio di finire comunque in contenzioso. Cioè di tornare a intasare proprio quella strada che il legislatore vuole decongestionare introducendo la negoziazione assistita.

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