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Consulta: per stabilire l’assegno il tenore di vita goduto non è…

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DIVORZIO

Consulta: per stabilire l’assegno il tenore di vita goduto non è l’unico parametro

La Corte costituzionale ha affermato che, nei casi di divorzio, «il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non costituisce l'unico parametro di riferimento ai fini della statuizione sull'assegno divorzile». La Consulta si è pronunciata in tal modo in riferimento a una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze sull'articolo 5 della legge sul divorzio (898/1970). Nella fattispecie, la Corte costituzionale ha preso come riferimento la Corte di cassazione che, anche di recente, ha ribadito un «consolidato orientamento», secondo il quale il parametro del «tenore di vita goduto in costanza di matrimonio» è sì importante ma solo in vista di «determinare in astratto il tetto massimo della misura dell'assegno», mentre, in concreto, quel parametro concorre alla definizione del quantum ma «va poi bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri criteri» indicati nell'articolo 5 della legge sul divorzio. «Tali criteri – aggiunge il dispositivo della Consulta – condizione e reddito dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, durata del matrimonio, ragioni della decisione, agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto e possono valere anche ad azzerarla».

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