Norme & Tributi

Il paradiso fiscale è sempre più esotico

  • Abbonati
  • Accedi
Il rientro dei capitali - LA NUOVA MAPPA

Il paradiso fiscale è sempre più esotico

Alla mezzanotte di oggi, 2 marzo, si chiude la speciale “finestra” offerta dalla legge 186/14 per la sigla di intese tra l'Italia e gli Stati finora compresi nella black list: intese che sono state raggiunte con Svizzera e Liechtenstein e che sono in definizione per Monte Carlo, con la firma attesa per oggi. Queste intese, peraltro, seguono allo sblocco delle posizioni di San Marino e Lussemburgo. Tutte mosse che mutano pesantemente la geografia di riferimento per la voluntary disclosure e, più complessivamente, le rotte dei paradisi fiscali.

Combinando, poi, la firma degli accordi con l'imminente modifica normativa alla legge 186 disposta dal decreto legge Milleproroghe con l'emendamento Sanga, Paesi finora considerati black list diventano «black list con accordo» e sono di fatto equiparati, agli effetti sanzionatori, ai Paesi white list. Anche se, ai fini della voluntary disclosure, è più corretto parlare di Paesi «non black list», perché la legge 186 fa riferimento alla «white list» solo quando tratta dei Paesi di destinazione delle somme regolarizzate.

Gli effetti per la voluntary
Va chiarito che l'uscita della Svizzera e degli altri Paesi firmatari dalle black list nazionali avverrà al momento della definita approvazione dei Protocolli di modifica; tuttavia, ai soli effetti della disclosure, essi già potranno giovarsi di un trattamento di favore. Non si applicheranno quindi i raddoppi dei termini di accertamento e di misura delle sanzioni tipici dei Paesi black list (resta il tema del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni penali, ma questo prescinde da dove sono localizzati gli attivi). In sostanza, per i Paesi black list ma collaborativi, così come per i Paesi white list, al ricorrere delle condizioni di legge, la misura della sanzione riferita a RW sarà quindi pari allo 0,5% annuo e gli anni da sanare saranno, ai fini RW, quelli dal 2009 al 2013, mentre per le imposte sui redditi (che, si ricorda, si pagano tutte, seppur con sanzioni ridotte del 25%) non si applicheranno raddoppi di sanzioni e i periodi da sanare saranno dal 2010 (2009 solo in caso di omessa dichiarazione) al 2013.

Peraltro, è verosimile che questo trattamento di favore sarà riservato anche agli attivi gestiti in tali Paesi, ma intestati a soggetti interposti black list: per esempio, un deposito titoli gestito in Svizzera, ma nominalmente riferibile a una società panamense per evitare l'applicazione dell'euroritenuta, se l'Agenzia - come fece in occasione dello scudo - confermerà nelle sue istruzioni - attese con una circolare già nei prossimi giorni - di voler guardare alla sostanza.

Le mappe dei paradisi
La previsione contenuta nella legge 186 sembra in linea con la legge di Stabilità e anche con il decreto delegato sulla fiscalità internazionale (la cui definitiva approvazione dovrebbe avvenire nelle prossime settimane), che dovrebbe stabilire:
- il mantenimento delle black list interne (scomparirà infatti il riferimento normativo alle white list da introdurre, posto che dopo anni non hanno mai visto la luce);
- l'effettivo scambio di informazioni come criterio guida per l'individuazione dei paradisi fiscali.

Il dubbio «Tiea»
Vi sono, infine, i casi molto particolari dei Paesi che hanno firmato con l'Italia una Tiea (Tax Information Exchange Agreement, ovvero un accordo di matrice Ocse sullo scambio di informazioni tra Paesi che non hanno siglato convenzioni contro le doppie imposizioni): si tratta di Bermuda, Cayman, Gibilterra, Isole Cook, Guernsey, Isola di Man e Jersey. Tre di tali accordi (Gibilterra, Isole Cook e Jersey) sono stati recentemente ratificati dal Parlamento. Qui occorrerà vedere il trattamento che verrà riservato, perché si tratta di convenzioni modellate sullo standard Ocse, ma che non comprendono l'articolo 26 di quello stesso standard, che invece è espressamente richiamato dalla legge 186.

In ogni caso, per questi Paesi e anche per gli altri Stati black list con accordo basato sull'articolo 26, il punto discriminante è che le convenzioni abbiano come decorrenza per lo scambio di informazioni una data antecedente a quella odierna, il 2 marzo 2015. È evidente che il trattamento o meno come black list con o senza accordo incide in modo pesante sul costo della regolarizzazione da questi Paesi.

© Riproduzione riservata