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Contraddittorio obbligatorio anche per gli accertamenti «a tavolino»

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FISCO

Contraddittorio obbligatorio anche per gli accertamenti «a tavolino»

Nullo l’avviso di accertamento emesso senza la preventiva instaurazione del contraddittorio. Intanto non può essere impedito al contribuente di partecipare alla formazione dell'accertamento. Poi tale principio è stabilito sia dalla norma interna sia dalla norma europea. Infine tale incombenza è sempre previsto in assenza delle ragioni di urgenza. Questa la tesi della sentenza della Ctr Lombardia n. 864/30/2015.

La controversia fiscale
L'ufficio, ritenendo conseguita una plusvalenza per l'area edificabile ceduta insieme a vecchi fabbricati su questa insistenti, emette nei confronti di tre fratelli titolari delle quote indivise della società semplice proprietaria, distinti avvisi di accertamento. La pretesa si fonda sulla rideterminazione del valore di cessione e sulla conseguente tassazione dell'emergente plusvalenza ai fini Irpef. I fratelli ricorrono presso la Ctp eccependo, oltre tre i vari vizi, anche la nullità degli accertamenti per violazione del diritto al contraddittorio, per non aver redatto l'ufficio il verbale di chiusura della verifica. Ciò avrebbe impedito di conoscere appieno l'esito della verifica stessa, la formulazione delle osservazioni difensive e contravvenendo al rispetto del termine di sessanta giorni prima di emanare gli atti impositivi.

L'ufficio rimanda al mittente la doglianza circa la presunta violazione dell'articolo 12 della legge 212/2000:

a)«in quanto la norma si riferisce alla ipotesi di verifiche fiscali e non trova indiscriminata applicazione a tutti gli avvisi di accertamento»;

b)«l'obbligo del contraddittorio è previsto come necessaria fase procedimentale solo per gli studi di settore» e nel caso esaminato non poteva infine neppure invocarsi la sanzione della nullità in quanto «il ricorrente era stato preventivamente sollecitato con apposito questionario».

Il giudice di primo grado rigetta le doglianze dei fratelli ritenendo che «l’obbligo del contraddittorio sarebbe ‘previsto come necessaria fase procedimentale solo per gli accertamenti fondati sugli studi di settore'» e che essendo intervenuta la preventiva notifica del questionario non poteva darsi luogo alla violazione in quanto i contribuenti non avevano proposto neppure istanza di accertamento con adesione.

Il giudizio d'appello
I contribuenti appellano insistendo per la riforma dell'impugnata sentenza per aver errato la Ctp quando «ha ritenuto di non dare seguito all'eccezione di nullità svolta statuendo che l'’obbligo del contraddittorio imposto dallo Statuto del Contribuente sarebbe previsto come necessaria fase procedimentale solo per gli accertamenti fondati sugli studi di settore» nonostante la decisione n. 349/07 della Corte di giustizia Ue secondo cui il principio non derogabile del contraddittorio preventivo e obbligatorio è previsto per qualsiasi forma di procedimento amministrativo. L’appellato ufficio ribadiva la ritenuta «pretestuosità e l’assenza di pregio giuridico delle argomentazioni addotte».

Ma questa volta il giudice dà ragione ai contribuenti, ritenendo con effetto dirimente rispetto alle altre questioni di causa «la immediata nullità dell’avviso di accertamento impugnato in quanto emesso in violazione dell’articolo 12, comma 7 della legge 212/2000, con violazione del diritto al contraddittorio, infondatamente ritenuto dai primi giudici come ’previsto come necessaria fase procedimentale solo per gli accertamento fondati sugli studi di settore’»:

a) anzitutto perché le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 18184/2013 hanno stabilito che «l’inosservanza del termine dilatorio prescritto dall’articolo 12 comma 7, in assenza di qualificate ragioni di urgenza, non può che determinare l’invalidità dell’avviso di accertamento emanato prematuramente in quanto non consente al contribuente di attivare e coltivare il contraddittorio procedimentale»;

b) poi perché «la sanzione della invalidità dell’atto conclusivo del procedimento, pur non espressamente prevista, deriva ineludibilmente dal sistema ordinamentale, comunitario e nazionale» che ha previsto una «autonoma rilevanza alla portata precettiva della norma in esame» ancorché in presenza dell’intervenuta attivazione della fase di accertamento con adesione;

c) infine perché «l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento - decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale».

Ma secondo la Ctr, non essendo emersa alcuna esplicitazione di motivi di urgenza e ritenendo la norma violata «il giudice nazionale ha il potere ed il dovere di verificarne l’attuazione, anche immediatamente disapplicando le norme interne che fossero in contrasto col prefato principio».

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