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Il fisco «apre» sulla voluntary

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Fisco & Contabilità

Il fisco «apre» sulla voluntary

  • –Alessandro Galimberti

ROMA

Preclusioni selettive (ossia mirate sui singoli periodi di imposta), accertamenti «parziali» per perdonare le dimenticanze incolpevoli, niente sanzioni sui contributi previdenziali emergenti, comunicazione alla Procura solo nei trenta giorni successivi alla chiusura della procedura. Sono le anticipazioni della circolare delle Entrate sul rientro dei capitali, annunciata dal direttore Rossella Orlandi per questa mattina e attesa ormai da quasi tre mesi. Non sarà l’unico provvedimento chiarificatore della legge 186/2014, ha detto Orlandi - ospite ieri di un convegno dell’Istituto di governo societario (Igs) al Comando generale della Guardia di Finanza - ma segnerà, di fatto, il varo ufficiale dell’operazione rientro nel grosso dei numeri.

Operazione di adeguamento fiscale che appare sempre più opportuna dal punto di vista del contribuente, ha rimarcato il direttore generale del Mef, Fabrizia Lapecorella, visto che le nuove richieste di informazioni di gruppo consentite dai bilaterali delle ultime settimane potranno riguardare «i conti inattivi, i conti svuotati, quelli chiusi, ma anche chi non ha risposto agli intermediari». Una sorta di scambio semi-automatico su grandi gruppi di contribuenti, in definitiva, che lascia poco spazio alle fantasie di altri lidi. Proprio su questo punto il presidente dei commercialisti, Gerardo Longobardi, ha richiamato la professione, ma soprattutto i contribuenti a «non affidarsi ai consiglieri fraudolenti, a chi vi dice di spostare da Ginevra a Panama senza spiegarvi o farvi capire verso quale destino amaro vi manda».

Quanto alle preclusioni per la voluntary, il direttore dell’accertamento delle Entrate, Antonio Polito, ha anticipato che la causa ostativa riguarderà il singolo periodo d’imposta, nel principio appunto dell’autonomia degli esercizi. Inoltre «i legami imprescindibili tra emersione nazionale ed estera saranno tipizzati nella circolare, compresi i casi tassativi di esclusione». La disclosure, ha aggiunto poi Polito, sarà considerata «un accertamento parziale fondato su dati certi» per consentire «ai contribuenti di buona fede di vedersi riaperto l’accertamento in caso, per esempio» di evasione interpretativa, senza perdere i benefici. Quanto all’emersione di eventuali omissioni contributive e previdenziali, il direttore dell’accertamento ha anticipato che «non saranno contestate sanzioni ma si pagherà solo la parte evasa» (come del resto previsto dal decreto legislativo 218/1997). Il tema portante e discriminante per la riuscita dell’operazione, comunque, resta il raddoppio dei termini di accertamento da reato. Per non dover attendere la delega fiscale - anche alla luce di una proroga della voluntary oltre il 30 settembre, che Orlandi «non si augura» - Maurizio Leo suggerisce un impegno del Governo in una risoluzione da veicolare, per esempio, nella legge sull’Imu agricola. Il tema è la rilevabilità del reato solo entro l’accertamento ordinario.

Un altro importante chiarimento è relativo alla comunicazione alla Procura della Repubblica nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria. Polito ha anticipato che l’Agenzia comunicherà solo al termine della procedura l’esito dell’istanza. Tale chiarimento solleva dalle preoccupazioni già manifestate da parte del mondo delle professioni che avevano paventato la comunicazione alla Procura già al momento della ricezione dell’istanza del contribuente, indipendentemente dall’esito del procedimento. Questa interpretazione, adeguata alla lettera della legge, evita che le procure vengano inondate di comunicazioni reato prima che venga esaminato dall’agenzia se il reato possa almeno ipotizzarsi e comunque tale comunicazione conterrà almeno l’esito della procedura ai fini dell’applicazione delle cause di esclusione della punibilità. Del resto la norma sul punto (articolo 5-quater, comma 3, del Dl 167/1990) dispone che l’agenzia delle Entrate abbia trenta giorni di tempo per comunicare all’autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura della collaborazione volontaria per l’utilizzo dell’informazione ai fini dell’esclusione della punibilità dei delitti tributari di riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita. I contribuenti pertanto potranno essere certi che se hanno correttamente collaborato con il fisco che il loro procedimento non potrà che essere archiviato.

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LE PRINCIPALI QUESTIONI DA CHIARIRE

01 RADDOPPIO DEI TERMINI
PER I PAESI BLACK LIST

Non è chiaro entro quando il contribuente debba concretamente attuare il comportamento “trasparente” per beneficiare della neutralizzazione del raddoppio dei termini d’accertamento

02 raddoppio dei termini per il penale

Nel caso in cui le attività siano state detenuti in Paesi white list o in Paesi che hanno firmato l’accordo, è auspicabile che venga chiarito che una richiesta di ammissione in cui siano indicate solo le attività e i redditi rispettivamente dal 2009 e dal 2010 sia valida anche se, in un successivo momento, nel corso del contraddittorio con l’ufficio emergessero reati tributari commessi in precedenza

03 PAESI EX black list

Occorre sapere se Malta, Cipro, Corea del Sud, Lussemburgo e San Marino devono essere considerati non black list “da sempre” o solo a partire dal periodo d’imposta in cui sono usciti dalla lista

04 INTERPOSIZIONE FITTIZIA

È necessario sapere se le attività materialmente gestite o localizzate in uno Stato non black list oppure black list che abbia firmato l’accordo, ma fittiziamente intestate a entità residenti in Stati black list che non hanno firmato l’accordo, debbano considerarsi detenute nei primi o nei secondo Stati

05 Documentazione di esistenza delle somme

In molti casi i contribuenti riusciranno a dimostrare che le attività erano presenti all’estero già alla data del 31 dicembre 2009, e che quindi gli importi corrispondenti non sono da assoggettare a prelievo ai fini delle imposte (se la disclosure inizia dal 2010). È necessario sapere se in queste circostanze l’amministrazione richiederà informazioni anche relativamente alle annualità pregresse

06 CONTANTI E SANATORIA
NAZIONALe

Vanno preventivamente indicati i criteri con cui l’Agenzia vorrà imputare temporalmente la regolarizzazione di violazioni che hanno creato una provvista in contanti

07 SOGGETTI COLLEGATI

Occorrerebbe chiarire che l’indicazione dei soggetti collegati costituisce un obbligo solo ne i casi in cui la determinazione dell’imponibile da sanare coinvolge altri soggette in modo automatico

08 SOCIETÀ E SOCI

È da chiarire quando le violazioni devono essere regolarizzate da parte della società e quando, invece, dai soci

09 ATTIVITÁ COINTESTATE

Dovrebbe essere stabilito in modo chiaro che in caso di attività cointestate a più soggetti ai fini della disclosure è semplicemente richiesto che le sanatorie, da chiunque presentate, coprano l'importo totale delle attività

10 PRESTANOME

Se il contribuente dichiara che le attività estere sono a lui riconducibili anche se intestate ad un altro soggetto, la disclosure dovrebbe interessare solo il reale beneficiario economico delle attività stesse

11 PRELIEVI

Si dovrebbe adottare un approccio semplificato alla vicenda degli eventuali prelievi avvenuti sui conti esteri