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Canoni e rate al test dell'antiriciclaggio

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Fisco & Contabilità

Canoni e rate al test dell'antiriciclaggio

Sono un commerciante e frequentemente, nel regolare i rapporti commerciali con i miei fornitori, effettuo pagamenti rateali. Alcune fatture superano il limite di 999,99 euro previsto dalle disposizioni antiriciclaggio, ma per mie esigenze è più comodo effettuare il pagamento delle somme dovute in parte in contanti e in parte con assegno bancario non trasferibile. Chiedo se sto commettendo una violazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio e, in particolare, dell'articolo 49 del Dlgs 231/2007. Nel caso specifico una delle fatture ammonta a 4.000 euro e l'accordo di pagamento prevede queste condizioni: per la prima rata 600 euro in contanti e 400 euro con assegno non trasferibile; per la seconda rata 800 euro in contanti e 200 euro con assegno; per la terza e la quarta rata assegni non trasferibili. L'importo complessivo pagato in contanti ammonta quindi a 1.400 euro.

Il comportamento tenuto dal lettore è in linea di principio corretto, secondo i chiarimenti forniti a suo tempo dall'Ufficio italiano cambi, i cui compiti di controllo sono ora svolti dall'Unità di controllo istituita presso la Banca d'Italia (Uif, Unità di informazione finanziaria).

L'articolo 49 del Dlgs 231/2007 prevede il divieto di trasferimento del denaro contante tra soggetti diversi, e a qualsiasi titolo, per importi superiori a 999,99 euro. È irrilevante il motivo per cui si trasferisce il denaro. Può trattarsi, ad esempio, dell'acquisto di beni e servizi da parte di un privato, nell'esercizio di imprese (come nel caso del lettore) o di arti e professioni, o ancora può trattarsi della restituzione di una somma a seguito di un prestito effettuato in precedenza. In tutti questi casi è vietato l'utilizzo del contante se l'importo effettivamente trasferito supera la soglia di 999,99 euro.

Il problema sorge con riferimento alla verifica del concreto superamento del limite qualora il trasferimento di denaro relativo alla stessa operazione avvenga in più soluzioni (con diversi pagamenti). Infatti, questo limite trova applicazione anche laddove l'operazione (unica) di importo superiore a 999,99 euro risulti artificiosamente frazionata in più pagamenti inferiori alla soglia. Il legislatore ha così voluto impedire che i soggetti interessati potessero “frazionare” i pagamenti (in contanti) al solo fine di effettuare diversi trasferimenti di denaro (per la stessa operazione) di importo non superiore al limite ove singolarmente considerati, in modo da restare sotto i 1.000 euro. Si tratterebbe, in questo caso, di un comportamento palesemente elusivo, in violazione di un limite previsto dalla legge.

Le disposizioni antiriciclaggio vietano, quindi, il “frazionamento artificioso” dell'operazione quando è posto in essere con lo specifico fine di superare il divieto normativo. Non è possibile individuare preventivamente i casi in cui un'operazione sia artificiosamente frazionata, ma la verifica va effettuata caso per caso, considerando gli elementi che caratterizzano l'operazione. Ad esempio, se un contratto di locazione prevede il pagamento di un canone annuale di 6.000 euro con il pagamento di rate mensili di 500 euro, è possibile effettuare (correttamente) il pagamento del singolo canone mensile in contanti. La suddivisione del canone annuale in 12 rate da 500 euro ciascuna, infatti, non è effettuata con lo specifico intento di “contenere” i singoli pagamenti al di sotto della soglia di 1.000 euro.

Si tratta, in sostanza, del medesimo principio che ha applicato l'Uic (oggi Uif) per risolvere un caso come quello sottoposto dal lettore. Secondo il chiarimento fornito a suo tempo dall'organismo di controllo, il pagamento rateale di una fattura (ad esempio a 30, 60, 90 e 120 giorni) rappresenta un comportamento che caratterizza frequentemente le transazioni commerciali. In sostanza, per i rapporti di fornitura di beni e servizi effettuati nell'ambito delle attività commerciali è abitudine consolidata regolamentare i pagamenti delle operazioni rateizzando l'importo complessivo. È frequente che le singole rate prevedano la scadenza di pagamento una volta decorso un certo numero di giorni dalla data della fattura o della fornitura dei beni.

In questo caso è evidente come il frazionamento dei pagamenti sia conforme agli usi commerciali e non sia posto in essere con l'intento di eludere la soglia stabilita dalla legge. Sotto questo profilo, pertanto, è irrilevante che l'importo pagato in contanti dal lettore sia complessivamente pari a 1.400 euro e, quindi, risulti superiore al limite di 999,99 euro. È però essenziale, al fine di rispettare la legge, che i singoli trasferimenti di denaro (il pagamento delle singole rate) siano inferiori al limite.

Il legislatore ha, tra l'altro, considerato le peculiarità dei vari settori e ha inteso non ostacolare le transazioni commerciali prevedendo, in taluni casi, una deroga. In particolare, secondo l'articolo 3, comma 2, del Dl 2 marzo 2012, n. 16, i commercianti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti degli stranieri non residenti, purché persone fisiche aventi cittadinanza diversa da quella di uno dei Paesi appartenenti al See, Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e comunque cittadini non comunitari, possono ricevere denaro contante anche per importi superiori a 999,99 euro, fino a 14.999,99 euro. La stessa deroga si applica, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, alle prestazioni poste in essere dalle agenzie di viaggio.

Per beneficiare di questa previsione normativa, dev'essere inviata telematicamente (e preventivamente) una comunicazione all'agenzia delle Entrate, utilizzando il modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia. Oltre all'invio preventivo della comunicazione, il soggetto che riceve la somma di denaro deve versarla sul conto corrente indicato nella comunicazione, entro il giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il cedente o il prestatore del servizio deve acquisire, all'atto dell'effettuazione dell'operazione, la copia del passaporto del cliente e un'autocertificazione - ex articolo 47 del Dpr 445/2000 - attestante che l'acquirente o committente non è cittadino italiano, né cittadino di uno dei Paesi della Ue ovvero dello Spazio economico europeo. Il commerciante deve trasmettere all'operatore finanziario, cioè alla banca, la ricevuta della comunicazione inviata preventivamente alle Entrate.

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