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Arrivano gli incentivi per Casse e fondi pensione, ma sono una corsa a…

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obiettivo: economia reale

Arrivano gli incentivi per Casse e fondi pensione, ma sono una corsa a ostacoli

Investire nell'economia reale beneficiando di un vantaggio fiscale domani sarà possibile – appena il decreto ministeriale, ancora in bozza, sarà firmato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - ma, se verranno confermate le anticipazioni circolate in queste ore, per fondi pensione e Casse di previdenza equivarrà a una vero e proprio percorso ad ostacoli. Nelle sei pagine di testo, i tecnici del ministero dell'Economia hanno delineato le linee guida per l'accesso al beneficio fiscale compensativo del recente aumento della tassazione sui rendimenti annui operato dalla legge di Stabilità, per i fondi pensione regolati dal Dlgs 252/2005 e le Casse del Dlgs cosiddette ex 509 ed ex 103.

Questi soggetti istituzionali potranno beneficiare complessivamente di 80 milioni di euro come credito di imposta investendo nella «realizzazione di infrastrutture correlate all'erogazione di servizi pubblici o di pubblica utilità, effettuate attraverso la sottoscrizione o l'acquisto di azioni o quote di società (oppure obbligazioni o similari) operanti nei settori delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, sanitarie, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche». La bozza aggiunge che i soggetti istituzionali potranno sottoscrivere in azioni per una durata non inferiore ai 5 anni mentre per una durata non inferiore ai 10 anni – per accedere al credito di imposta - potranno investire anche in quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), ossia fondi di investimenti specializzati in azioni o obbligazioni «che investano prevalentemente in titoli» come quelli citati.

Gli articoli 4 e 5 della bozza di decreto descrivono l'articolata procedura con la quale gli investitori previdenziali potranno accedere al beneficio fiscale, in ragione delle loro scelte di investimento. Si tratta degli articoli più volte ritoccati in fase di redazione, e in versioni forse ancora non definitive. Nel primo si specifica che il credito di imposta è riconosciuto nella misura della «differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate, nella misura del 26 per cento, sui redditi di natura finanziaria, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dai soggetti medesimi, e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento, a condizione che un importo corrispondente tali redditi sia investito nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine.»

Ma è il quinto articolo che si presenta particolarmente problematico per l'operatività di un soggetto istituzionale: fondi pensione e Casse dovranno ogni anno comunicare all'agenzia delle Entrate «l'importo dei redditi redditi che è stato investito nelle attività di carattere finanziario di cui all'articolo 2, entro sei mesi dal termine del periodo d'imposta di riferimento, e quello massimo agevolabile». All'Agenzia il compito di valutare l'attendibilità della richiesta del credito di imposta, in una dialettica con ciascun investitore istituzionale, che ogni anno può tradursi in un contenzioso: un'operatività che esula dalle modalità operative dei fondi pensione, peraltro vigilate nella loro operatività dalla Covip, che hanno l'obbligo di delega di gestione, a soggetti istituzionali, tramite una banca depositaria (le Casse hanno maggior agio nella gestione diretta).

Insomma, un percorso ad ostacoli, per chi vuol indirizzare nel territorio domestico almeno una parte dei contributi dei lavoratori italiani. C'è da registrare anche ciò che manca nell'ultima bozza del decreto in circolazione: è uscito il riferimento, come possibile “target” di investimento, alle aziende che beneficiano di provvedimenti legislativi riguardanti la «riqualificazione e ricostruzione industriale». Mancano invece precisazioni sulle modalità di erogazione dell credito di imposta: a «rubinetto», fino cioè a completamento di quanto stanziato, oppure secondo criteri valutativi (o altro ancora). Mancano anche indicazioni sulle modalità operative del “veicolo” tramite cui i fondi pensione possono investire nei titoli suddetti. E dettagli sull'operatività geografica delle società di cui sottoscrivere azioni o bond: non sarebbe raro investire in aziende globalizzate, con sede nell'Unione Europea, ma finanziandone le attività fuori dai nostri confini.
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