Norme & Tributi

Le false speranze sui contenziosi

  • Abbonati
  • Accedi
I ricorsi

Le false speranze sui contenziosi

Una lite temeraria andrebbe sempre evitata sia dagli uffici sia dai contribuenti. Potrebbe rivelarsi tale un ricorso contro gli atti dei funzionari incaricati di ruoli dirigenziali senza concorso e decaduti dopo la sentenza 37/2015 della Consulta.

Secondo alcune interpretazioni, sarebbero illegittimi tutti gli atti firmati dai funzionari incaricati, nonché le conseguenti iscrizioni a ruolo. In realtà, non è così anche perché proprio la pronuncia della Corte costituzionale fa riferimento al principio univoco e consolidato della Cassazione, in base al quale è sufficiente che gli atti provengano e siano riferibili all'ufficio che li ha emanati. Ad esempio, nella sentenza 220/2014 che ha affrontato il caso di un atto sottoscritto da un direttore senza la qualifica dirigenziale, la Suprema corte ha confermato la legittimità dell'atto, senza quindi richiedere che il capo ufficio debba rivestire la qualifica di dirigente. Una posizione su cui ha fatto leva anche il Mef nelle risposte fornite ai question time in commissione Finanze successivi alla decisione della Consulta.

Come se non bastasse, poi, instaurare una controversia per la presunta illegittimità dell'atto, perché firmato da un incaricato senza la qualifica di dirigente, può comportare anche la condanna alle spese di giudizio per lite temeraria.

Ecco perché nel momento in cui i contribuenti chiedono all'amministrazione finanziaria di offrire la sponda a contenziosi inutili per rilievi su violazioni di natura formale, sarebbe ingiustificato avviare liti basate sullo stesso presupposto ma a parti invertite. Insomma, niente inutili formalismi anche per smettere di alimentare quell'eterna guerra tra guardie e (presunti) ladri. Servono più lealtà e collaborazione reciproca, in quanto solo così si potrà sperare in un fisco amico e contribuenti in buona fede.

© Riproduzione riservata