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Impianti Aia, rush per le verifiche

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Diritto

Impianti Aia, rush per le verifiche

  • –Federico Vanetti

Scadenze ravvicinate per gli impianti industriali soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (Aia). Entro mercoledì 22 aprile molti di questi dovranno verificare lo stato di salute di acqua e suolo. Ma il perimetro dell’obbligo è ancora incerto, soggetto alla competenza incrociata di Stato e Regioni. E da valutare caso per caso.

Dopo il recepimento della direttiva 2010/75/Ue attraverso il Dlgs 46/2014, gli impianti soggetti ad Aia sono tenuti a verificare lo stato qualitativo dei suoli e delle acque sotterranee e, quindi, l’esistenza di potenziali contaminazioni attraverso la cosiddetta relazione di riferimento.

La relazione è uno strumento pratico volto a consentire un raffronto tra lo stato qualitativo del sito al momento della redazione del documento e lo stato del medesimo sito al momento della cessazione definitiva delle attività e ciò al fine di monitorare il possibile aumento significativo dell’inquinamento del suolo e delle acque di falda.

Il Dlgs 152/2006 (Codice dell’ambiente), tuttavia, si limita a prevedere l’obbligo di presentazione della relazione di riferimento prima della messa in esercizio dell’impianto ovvero prima dell’aggiornamento dell’Aia, senza, invece, dettare specifiche indicazioni circa le modalità di elaborazione del documento. Queste ultime sono rinviate ad un successivo decreto ministeriale.

Il Dm di gennaio

Il ministero dell’Ambiente, con il Dm 272 del 13 novembre 2014 (pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» il 7 gennaio 2015), ha definito le modalità di redazione della relazione di riferimento, introducendo anche una procedura di verifica preliminare.

Secondo questo decreto, una prima categoria di impianti Aia rimessi alla competenza statale (raffinerie, acciaierie, impianti di gassificazione e di liquefazione, ossia quelli di cui all’allegato XII della parte seconda del Dlgs n. 152/2006, con eccezione di centrali termiche alimentate a gas naturale) dovranno direttamente presentare la relazione di riferimento entro il 22 gennaio 2016 (ossia entro un anno dall’entrata in vigore del Dm).

Più stringente, invece, la scadenza per gli altri impianti soggetti ad Aia (ossia gli altri impianti considerati dall’allegato VIII), i quali devono completare la procedura di verifica entro il prossimo 22 aprile.

Sarà quindi questa procedura di screening a determinare quali di questi impianti debbano effettivamente predisporre la relazione di riferimento entro il prossimo gennaio e quali, invece, siano esonerati.

Le due letture possibili

L’obbligo di avviare la procedura di verifica, tuttavia, non è chiaro. Il Dm 272, infatti, all’articolo 3, comma 2, dispone in via generale che la verifica debba essere condotta rispetto a tutti gli impianti di cui all’allegato VIII che non ricadono tra quelli direttamente soggetti a relazione di riferimento (ossia quelli dell’allegato XII, con alcune esclusioni specifiche). Senonché, il successivo articolo 4 impone l’obbligo di verifica entro il prossimo 22 aprile solo agli impianti soggetti ad Aia “statale” che non ricadono nell’ipotesi di assoggettamento diretto alla relazione di riferimento.

Se il riferimento alla competenza statale è effettivamente voluto - come pare ragionevole pensare - la procedura di verifica entro il 22 aprile riguarderebbe solo le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentate esclusivamente a gas naturale che, sebbene ricadenti tra quelli di cui all’allegato XII, non sono inclusi nella prima categoria direttamente assoggettata ad obbligo di predisposizione della relazione di riferimento. Di contro, tutti gli altri impianti Aia già operativi di competenza regionale o provinciale dovrebbero eseguire la verifica prima del primo aggiornamento autorizzativo, salve diverse disposizioni regionali.

Se, invece, la locuzione “statale” fosse un mero errore materiale, tutti gli impianti Aia regionali e provinciali dovrebbero completare la procedura di verifica entro il 22 aprile.

A fronte di questo dubbio interpretativo, alcune Regioni si sono già attivate per dare chiarimenti, fornendo indicazioni sulla procedura di verifica degli impianti di competenza regionale o provinciale. Secondo le Regioni, infatti, sono fatte salve le rispettive competenze e, quindi, la locuzione “statale” è voluta (si vedano le schede a fianco).

Le indicazioni regionali ad oggi disponibili, tuttavia, in molti casi, fissano comunque termini di conclusione della procedura di verifica particolarmente stringenti (ad esempio il 7 maggio 2015), che richiedono alle imprese coinvolte una programmazione anticipata delle attività da porre in essere.

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