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Rifiuto del test, vale la sospensione semplice

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Diritto

Rifiuto del test, vale la sospensione semplice

  • –Maurizio Caprino

Stessa questione, stessa sezione della Cassazione. Ma due sentenze di segno opposto, anche se depositate a pochi giorni l’una dall’altra. E così, se «Il Sole 24 Ore» del 9 aprile dava notizia dell’applicabilità del raddoppio della sospensione della patente anche per i guidatori che rifiutano di sottoporsi al test dell’alcol o della droga - quando non guidano un veicolo proprio - scatta non solo per chi risulta positivo ai test ma anche per chi rifiuta di sottoporvisi, oggi va data notizia che questa misura non si può applicare. Lo sostiene la sentenza 15184/15, depositata ieri da quella stessa Quarta sezione che aveva appena stabilito il contrario.

Va puntualizzato che la composizione della Sezione è diversa tra le due sentenze, anche perché l’ultima si riferisce a un’udienza del 24 marzo scorso e invece la prima (la 14169/15) a un’udienza del 16 ottobre 2014. Inoltre, in un caso l’imputato aveva rifiutato sia il test sull’alcol sia quello sulla droga, nell’altro solo quest’ultimo.

Ciò non toglie che le questioni siano assimilabili: riguardano l’applicabilità anche al caso di rifiuto del test del raddoppio della sospensione previsto espressamente per guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro o sotto effetto di droghe. Ma sono state affrontate dalla Corte con ragionamenti ben diversi.

Se nella sentenza 14169 si era affermato il principio che i complicati rinvii contenuti negli articoli 186 e 187 del Codice della strada avevano la ratio di equiparare in tutto e per tutto il trattamento sanzionatorio in caso di rifiuto a quello stabilito per i casi di positività, nella sentenza 15184 si dice che le due ipotesi vanno trattate in modo diverso. In particolare, ci si deve attenere a un’interpretazione letterale delle norme, che prevedono un trattamento analogo solo riguardo alle “pene” e non anche alle sanzioni amministrative accessorie (qual è, appunto, la sospensione della patente).

La sentenza depositata ieri argomenta questa interpretazione non solo con la mera esigenza di attenersi al dato letterale della norma. Infatti, aggiunge soprattutto un ragionamento “diacronico”, che parte dalla ricostruzione delle versioni delle norme che si sono succedute tra il 2007 (Dl 117, che depenalizzò il reato di rifiuto) e il 2008 (quando, con il Dl 92, tornò a essere reato). In sostanza, se il legislatore avesse voluto punire il rifiuto di chi guida veicoli altrui anche con il raddoppio della sospensione della patente, avrebbe potuto e dovuto stabilirlo espressamente nel 2009. Certo, la sospensione della patente è correlata alla confisca del veicolo, che è prevista sia per il rifiuto sia per la positività. Ma per la Corte le vicende legislative della confisca sono diverse, anche a seguito di un intervento della Consulta (sentenza 196/2010).

Non solo. C’è anche una questione di interpretazione sistematica: i giudici che hanno scritto la sentenza 15184 affermano che è giusto non equiparare rifiuto e positività, perché la loro gravità sarebbe differente.

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