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Il padre assente risarcisce il figlio

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diritto di famiglia

Il padre assente risarcisce il figlio

È risarcibile il danno derivante da colpevole mancanza della figura paterna, nello sviluppo della personalità del figlio. Il relativo risarcimento si calcola sulla base delle tabelle da danno da morte, con una riduzione da disporsi in via equitativa. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma (giudice Velletti), nella sentenza n. 17401/14, che affronta un tema di rilevantissima attualità e dà canoni interpretativi utili sul danno endo-familiare.

Questo danno è una nozione elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. Ha la peculiarità di non trovare sanzione nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma viene alla luce quando la violazione dei doveri genitoriali/coniugali cagioni una lesione di diritti costituzionalmente protetti, coperta dall’azione di risarcimento per i danni non patrimoniali, previsti dall’articolo 2059 del Codice civile.

La lite su cui ha deciso il giudice trae origine dal ricorso di una madre e di un figlio, contro il padre di quest’ultimo, per omesso o irregolare pagamento del mantenimento del figlio e per inadempimento ai propri obblighi genitoriali. Per legge tali obblighi sono connessi al solo fatto del riconoscimento, che in questo caso è avvenuto. La difesa dell’uomo eccepiva l’esistenza di una transazione, in forza della quale il padre aveva ceduto a titolo gratuito un immobile a madre e figlio e si era impegnato a corrispondere al figlio, da dopo la cessione, un contributo periodico predeterminato.

Il giudice ha in prima battuta provveduto a regolare gli aspetti relativi agli oneri paterni del mantenimento, osservando acutamente come l’intervenuta transazione, che era stata contestata dai ricorrenti per violazione di diritti indisponibili, non poteva considerarsi raggiunta in contrasto con i diritti del figlio a ricevere un contributo dai genitori: con la transazione venivano volontariamente modulati impegni economici a carico del padre e questi risultavano del tutto adempiuti.

In buona sostanza con la cessione a titolo gratuito di nuda proprietà e usufrutto di un immobile e con la contestuale, ulteriore, assunzione di un onere periodico mensile, quale contributo al mantenimento filiale, non risulta sostenibile alcuna violazione di un obbligo di tal fatta né poteva discutersi di una compressione di diritti indisponibili.

Il padre è stato invece riconosciuto responsabile verso il figlio sulla richiesta di risarcimento del danno psichico subito dal minore. Il danno deriva dalla violazione degli obblighi di cura e istruzione, mai soddisfatti da parte del padre. Il mero mantenimento economico di fatto non esaurisce l’onere della responsabilità genitoriale, che si sostanzia nel soddisfacimento di obblighi genitoriali «ancora più primari in quanto connessi alla cura, all’educazione e all’istruzione, che sono da ritenersi ancor più fondamentali per il corretto sviluppo di una psiche in formazione, quale quella di un minore».

Le reiterate assenze e il totale disinteresse del padre, rispetto ai momenti di difficoltà vissuti dal figlio, erano stati accertati dall’istruttoria. La sentenza statuisce come principio ermeneutico che «applicando a tali fatti noti le comuni regole di esperienza dalle quali discende che l’assenza del padre non può che ingenerare profonda sofferenza nel figlio per la privazione di beni fondamentali quali la cura, l’affetto, l’amore genitoriale, deve ritenersi provato il lamentato danno non patrimoniale».

Così l’esistenza accertata di disturbi neuropsichiatrici, così come il dolore e il turbamento patiti per l’assenza (dimostrata) della figura paterna, nell’arco della crescita del figlio, sono prova del vulnus subìto, liquidato in 37.620,00, euro. cioè un quinto del danno globale previsto dalla tabelle di liquidazione per morte del genitore.

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