Norme & Tributi

2/5 Accertamento / Raddoppio termini solo con notizia di reato

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    Se la notizia di reato non è stata presentata entro il termine ordinario di decadenza non opera il raddoppio dei termini per l'accertamento fiscale: lo prevede l'articolo 2 della bozza di decreto sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, approvato ieri.

    Il legislatore del 2006 aveva previsto termini più lunghi di decadenza dell'accertamento affinché l'ufficio tributario beneficiasse di un maggior lasso temporale per acquisire gli esiti delle indagini penali. Negli anni però questa disposizione è stata utilizzata dagli uffici per beneficare, in determinate situazioni, della decadenza “raddoppiata” (otto anni in luogo di quattro e dieci in luogo di cinque in caso di omessa dichiarazione) e ciò a prescindere dall'effettiva violazione penale commessa dal contribuente. Infatti l'Agenzia ritiene operante il raddoppio a prescindere dalla fondatezza della notizia di reato al Pm, a nulla rilevando, inoltre, l'eventuale estinzione del reato, o la sua archiviazione. Peraltro la Corte costituzionale pur ritenendo la norma immune da censure, aveva evidenziato la necessità che il giudice di merito, a richiesta del contribuente valutasse i casi in cui (come poi si è puntualmente verificato) l'amministrazione utilizzasse la notizia di reato strumentalmente per ottenere maggiori tempi ai fini dell'accertamento fiscale.

    Negli ultimi anni molti giudici di merito hanno ritenuto non operante il raddoppio dei termini in varie ipotesi palesemente strumentali: è il caso del reato tributario prescritto, della notizia di reato non è allegata, dell'archiviazione da parte del giudice penale.
    La bozza di decreto prevede l'obbligo di presentare la denuncia entro il termine ordinario di decadenza quindi, sostanzialmente, il raddoppio potrà operare se la violazione penale sarà comunicata all'Agenzia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di omessa presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo. La nuova norma troverà applicazione per gli atti impositivi notificati successivamente all'entrata in vigore del decreto. La dizione “atti impositivi” esclude Pvc e comunicazioni varie dell'amministrazione differenti da accertamenti, recuperi eccetera.

    Ne consegue che il potere di accertamento per i periodi di imposta fino al 2009 compreso, per i quali non sia notificato l'accertamento alla data di entrata in vigore del decreto sono tutti decaduti anche se sono stati commessi reati tributari. Restano invece ancora accertabili i periodi di imposta dal 2006 (dal 2004 in caso di omessa presentazione della dichiarazione) fino al 2009, per i quali: sia già stato notificato l'atto impositivo (fermo restando le valutazioni del giudice merito secondo le indicazioni della Corte Costituzionale); non sia stato notificato l'atto impositivo ma la notizia di reato sia stata inoltrata all'Agenzia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo (ovvero quinto per le omesse presentazioni).

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