Norme & Tributi

4/5 Reddito d’impresa / Deducibili i costi black list «di…

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    Costi da fornitori black list sempre deducibili se di importo contenuto entro il valore normale. La novità, che si applicherà da Unico 2016, è contenuta nello schema di decreto legislativo sulla fiscalità internazionale, approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Per le controllate estere Cfc, scompare l'obbligo di interpello disapplicativo e viene eliminata la tassazione per trasparenza delle società collegate di black list. Modifiche in arrivo anche per le perdite su crediti, le spese di rappresentanza e gli interessi passivi.

    Una larga parte del decreto sulla internazionalizzazione è dedicata a misure di razionalizzazione e semplificazione della tassazione delle imprese. Vanno in questa direzione le disposizioni in materia di perdite su crediti. Viene innanzitutto estesa la deducibilità automatica alle perdite realizzate in presenza di piani di risanamento attestati che vengano iscritti nel registro delle imprese. La deduzione riguarderà anche procedure concorsuali o di risanamento previste dalle legislazioni estere di stati white list. Sono deducibili le perdite, in presenza di procedure concorsuali o di crediti di modesto ammontare, nell'anno di imputazione in bilancio, anche se successivo a quello in cui si sono manifestati i requisiti di certezza e precisione. Viene così fatta piazza pulita delle contestazioni per difetto di competenza delle deduzioni operate in esercizi successivi alla apertura del fallimento.

    Buone notizie anche per la deduzione delle spese di rappresentanza. Fermi restando i requisiti di inerenza previsti dal Dm del 2008, vengono alzate le soglie parametrate ai ricavi: 1,5% fino a 10 milioni, 0,6% tra 10 e 50 milioni, 0,4% oltre i 50 milioni.
    Importanti novità riguardano il regime dei costi sostenuti presso fornitori black list. Oltre alla modifica della lista, d'ora in poi basata sulla inesistenza di un adeguato scambio di informazioni e non invece sul livello di tassazione, vengono eliminati i vincoli alla deducibilità in tutti i casi in cui il costo sostenuto non eccede il valore normale del bene o del servizio. Solo se si supera il livello di mercato la deduzione resterà condizionata alla dimostrazione del particolare interesse ad avvalersi del fornitore paradisiaco. Scompare invece la prima esimente. Cambiano le regole anche per la tassazione delle cosiddette Cfc. Sia per le controllate black list che per quelle di paesi a fiscalità ordinaria (con passive income e tassazione inferiore alla metà di quella nostrana) l'interpello diventa facoltativo. In sede di accertamento, l'Agenzia dovrà consentire al contribuente di fornire la prova contraria circa l'operatività della partecipata.

    Diverse modifiche riguardano anche il trattamento degli interessi passivi. Nel calcolo del Rol, si potranno aggiungere anche i dividendi percepiti da controllate estere. Vengono poi eliminati i limiti di tasso per la deduzione degli interessi sui prestiti obbligazionari e si dispone normativamente che la non applicazione della regola del Rol agli interessi su mutui ipotecari è limitata a società immobiliari di gestione (almeno due terzi di ricavi da locazione).

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