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Penalizzate le rinunce ai crediti

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Delega fiscale

Penalizzate le rinunce ai crediti

Rinuncia ai crediti dei soci detassata, ma solo fino al limite del valore fiscale. Lo schema di decreto legislativo sulla internazionalizzazione delle imprese corregge l'articolo 88 del Testo unico stabilendo che l'irrilevanza delle sopravvenienze attive derivanti dalla remissione di debiti dei soci non opera per la parte che eccede il costo fiscale del credito. Vengono modificate anche le norme sulla tassazione del bonus da concordato, penalizzando il regime delle procedure in continuità che vengono assimilate agli accordi di ristrutturazione.

Rinunce dei soci
L'articolo 13 del decreto legislativo approvato martedì scorso dal Governo riscrive numerose disposizioni fiscali che riguardano la crisi di impresa. Un primo intervento (nuovo articolo 88, comma 4-bis, del Tuir) si occupa del regime della rinunce a crediti effettuate dai soci. La norma vigente stabilisce la non imponibilità delle sopravvenienze attive prodotte da tale rinuncia (rinuncia che, in termini contabili, genera un incremento del patrimonio netto) senza alcuna particolare condizione.

Il decreto stabilisce, con effetto dal periodo di imposta 2015, che la detassazione della sopravvenienza attiva opera soltanto nei limiti del costo fiscale del credito, il quale deve essere certificato dal socio con dichiarazione sostitutiva, in mancanza della quale il costo stesso si considera pari a zero. La novità tende a evitare salti di imposta in operazioni (assai diffuse negli ultimi anni) con cui un socio acquista crediti vantati da terzi verso le partecipate in crisi, per un valore inferiore al nominale, procedendo poi a rinunciare alla loro riscossione. Ad esempio, si ipotizzi che la holding Alfa acquisti, per un corrispettivo di 300mila euro, un credito di 1 milione vantato dalla Banca Omega verso la controllata Beta. La banca cancella il credito e rileva una perdita deducibile di 700mila. Alfa rinuncia al credito verso la partecipata e Beta rileva un incremento di patrimonio (nuovo Oic 28) di 1 milione. Dal punto di vista fiscale, Beta (in assenza di assoggettamento a procedure, nel qual caso valgono invece le regole di seguito descritte) deve far concorrere al reddito un ammontare di 700mila, ammontare che, fino allo scorso esercizio, era invece detassato. La stessa disciplina viene prevista per la conversione di crediti in partecipazioni.

Sopravvenienze e procedure
Il decreto interviene anche sul trattamento fiscale dei bonus derivanti dallo stralcio di debiti in presenza di procedure concorsuali. Si stabilisce, sempre con decorrenza dal 2015, che in caso di concordato preventivo “di risanamento” (il riferimento dovrebbe essere alle procedure in continuità dell'articolo 186-bis della legge fallimentare), come pure di accordo di ristrutturazione (182-bis) o di piano attestato iscritto nel registro delle imprese (articolo 67/d), la sopravvenienza attiva non è imponibile limitatamente alla parte che eccede le perdite pregresse e di periodo (senza considerare il limite di utilizzo annuale dell'80% e comprendendo quelle conferite al consolidato fiscale), nonché gli interessi indeducibili per il Rol che possono formare oggetto di riporto a nuovo. La norma è fortemente penalizzante per i concordati in continuità (per gli accordi era già prevista) in quanto fa sì che le perdite (e le deduzioni per interessi extra Rol) dovranno essere prioritariamente assorbite dal bonus da concordato, non potendo dunque, per questa parte, essere utilizzate per compensare i redditi prodotti dalla gestione post risanamento.

Decorrenza da rivedere
Questo fatto rischia di mettere in seria difficoltà i piani redatti a supporto di domande di concordato (eventualmente già depositate nei primi mesi di quest'anno) che prevedono l'utilizzo di perdite fiscali, senza – evidentemente – tener conto della nuova disposizione. È dunque indispensabile (oltre che in linea con lo statuto del contribuente) che, qualora la norma venga confermata nel testo definitivo, ne sia quanto meno disposta la decorrenza solo dall'esercizio 2016 (concordati di risanamento omologati da tale anno.) Resta ferma l'intassabilità assoluta del bonus nel concordato fallimentare e nel concordato preventivo di tipo liquidatorio. Le stesse regole vengono estese ad analoghe procedure estere di stati white list, nonché alle sopravvenienze derivanti dalla partecipazione alle perdite da parte dell'associato in partecipazione.

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