Norme & Tributi

3/4 Divorzio breve / Iter tradizionale in tribunale

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    Il ricorso relativo a separazione, divorzio o modifica delle condizioni deve essere depositato in tribunale e deve contenere le condizioni su cui marito e moglie si sono accordati. I coniugi possono utilizzare anche lo stesso avvocato. Il giorno dell'udienza il presidente del tribunale, fallito il tentativo di conciliazione può omologare l'accordo e autorizzare i coniugi a vivere separati. Da questo momento scattano i sei mesi di attesa previsti dalla nuova legge (erano 3 anni) per fare domanda di divorzio. In base alla legge 55/2015 da questo momento scatta anche lo scioglimento della comunione dei beni che prima diventava operativo solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale

    Il divorzio dal giudice
    La domanda congiunta di divorzio deve essere depositata in tribunale e deve contenere nel dettaglio le condizioni relative a figli e rapporti economici su cui marito e moglie si sono accordati. Può essere utilizzato lo stesso avvocato. Il giudice, sentiti i coniugi e verificati i presupposti di legge, emette la sentenza di divorzio che viene annotata nel registro dello Stato civile
    I tempi
    In base alla legge 55/2015 la domanda di divorzio può essere presentata sei mesi (in precedenza erano tre anni) dopo la comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale. La riduzione dei termini riguarda anche procedimenti di separazione ancora pendenti. In media, per la sentenza di divorzio ci vogliono circa quattro mesi

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