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il nuovo decreto

Jobs act, il datore di lavoro potrà controllare a distanza il lavoratore con pc e telefoni

Si apre ai controlli a distanza attraverso gli strumenti di lavoro, cioè pc, tablet, telefoni aziendali (senza più passare per accordi sindacali o ispettorato del lavoro). Ma si chiede all’azienda un preciso documento di policy da consegnare ai dipendenti.

Resterebbe, a livello di principio generale, il divieto di controllo tramite impianti direttamente «finalizzati» alla vigilanza sulla prestazione di lavoro (le cosiddette telecamere che riprendono l’impiegato). Qui, però, si ammetterebbe una deroga: nei casi in cui c’è un’autorizzazione sindacale o amministrativa all’impianto delle apparecchiature purchè legate a esigenze di sicurezza e prevenzione. E si prova a chiarire, per via legislativa, il contrasto giurisprudenziale sull’utilizzo dei controlli: si specificherebbe che gli esiti di tali controlli, sia se ottenuti attraverso impianti o strumenti di lavoro, autorizzati o meno, si potranno utilizzare a tutti i fini, quindi anche per ricavarne informazioni potenzialmente rilevanti sul piano disciplinare.

I tecnici di palazzo Chigi e ministero del Lavoro stanno mettendo a punto il Dlgs di semplificazione degli adempimenti in materia di lavoro, atteso sul tavolo del Consiglio dei ministri i primi di giugno, assieme agli ultimi tre Dlgs attuativi del Jobs act (riordino della cassa integrazione, politiche attive e agenzia unica ispettiva).

Il piatto forte del provvedimento sulle semplificazioni è l’aggiornamento dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori sui controlli a distanza. Una norma datata 1970, emanata quindi in tempi e con riferimento a un contesto tecnologico e produttivo completamente diverso da quello presente.

L’attuale articolo 4 dello Statuto, infatti, vieta, o limita tantissimo, l’uso di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori (possono essere installati solo per ragioni di sicurezza o in rare altre eccezioni, sempre comunque previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in assenza, con l’ok dell’ispettorato del lavoro). Un freno considerato come le nuove tecnologie siano ormai parte integrante dell’organizzazione del lavoro. E anche il Garante della privacy ha dettato specifiche disposizioni a tutela della riservatezza dei lavoratori.

L’ipotesi su cui sta lavorando il governo è aggiornare l’articolo 4 distinguendo i controlli sugli impianti da quelli sugli strumenti di lavoro. I controlli sui primi, finalizzati alla vigilanza sulla prestazioni di lavoro, sarebbero vietati. Tranne il caso in cui, con un’autorizzazione sindacale o amministrativa, le telecamere servano per garantire la sicurezza. Si “sdoganerebbero” del tutto invece i controlli sugli strumenti di lavoro, per i quali non sarebbero più richieste autorizzazioni di sorta.

«Qui però sarebbe opportuno liberalizzare anche i controlli sulle apparecchiature, come badge e rilevatori di presenza, che non rientrano nell’articolo 4 dello Statuto - sottolinea Arturo Maresca (ordinario di diritto del Lavoro, Sapienza, Roma) -. Inoltre, è positivo aver chiarito l’utilizzabilità degli esiti dei controlli anche ai fini disciplinari. Ma la disposizione deve essere inderogabile, e quindi non modificabile dai contratti collettivi». Anche per Sandro Mainardi (ordinario di diritto del Lavoro, università di Bologna) l’apertura sui controlli attraverso pc, telefonini e tablet «sarebbe una vera novità. Da un lato, perché la strumentazione deve essere destinata allo svolgimento della prestazione e non ad altri fini illeciti; dall’altro perché essendo la proprietà di tali beni/strumenti di matrice aziendale deve pur essere concesso un controllo sull’utilizzo della stessa». Certo, resta il tema della privacy e della informazione preventiva: «Qui il legislatore - aggiunge Mainardi - se la potrebbe cavare traducendo in precetto le buone pratiche da tempo suggerite in termini di policy aziendali dal Garante». Per gli esperti è positivo anche il chiarimento sull’utilizzo degli esiti delle verifiche: «Si potrebbe superare il dibattito giurisprudenziale sui “controlli difensivi”, e soprattutto circa la liceità della prova “elettronica” offerta in giudizio da parte del datore, laddove essa sia davvero significativa di inadempimento certo da parte del lavoratore».