Si estendono ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione staff leasing le agevolazioni sull'Irap già previste per il personale delle imprese assunto a tempo indeterminato. Lo ha precisato la circolare dell'agenzia delle Entrate n.22/E diffusa oggi con la quale interviene sull'applicazione delle modifiche alla disciplina dell'Irap (Dl 446/1997) sulla base di quanto previsto dalla legge di stabilità 2015 (legge 190/2014).
Il documento approfondisce gli altri temi legati alla modifica del regime Irap dalle imprese operanti in concessione e a tariffa al Tfr e gli accantonamenti, dagli accantonamenti pregressi ai contratti a termine, dal credito d'imposta in assenza di personale alla deduzione forfetaria delle imposte sui redditi. Tutti questi argomenti saranno affrontati e approfonditi domani sul Sole 24 Ore.
Su lavoro a tempo indeterminato su somministrazione e deduzioni Irap la Circolare sottolinea che «il nuovo comma 4-octies) dell'articolo 11 del decreto Irap riconosce la possibilità di dedurre il differenziale tra le spese relative al personale dipendente impiegato a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11. L'agevolazione risulta, dunque, correlata alla natura del rapporto di impiego tra il datore di lavoro e i propri dipendenti. Pertanto, a prescindere dalle modalità di articolazione del contratto di somministrazione (a termine/indeterminato), si ritiene che il beneficio spetti a condizione che il rapporto contrattuale sottostante (tra datore di lavoro e dipendente) sia a tempo indeterminato». «Il beneficio – aggiunge l'agenzia delle Entrate - è riconosciuto in capo all'utilizzatore per il periodo di effettivo impiego del personale somministrato».
La Circolare interviene poi anche sul problema del distacco di personale: «Ai sensi della nuova disciplina sono deducibili dalla base imponibile Irap dell'impresa distaccante i costi sostenuti in relazione al personale dipendente distaccato impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente rilevanza degli importi spettanti, a titolo di rimborso, delle spese afferenti al medesimo personale».
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