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Per l'«omicidio stradale» il primo sì del Senato

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CODICE PENALE

Per l'«omicidio stradale» il primo sì del Senato

È atteso in giornata il voto finale del Senato (in prima lettura) sul Ddl “omicidio stradale”, primo passo per l'inasprimento delle sanzioni del Codice penale per i reati colposi da circolazione. Ieri l'apertura della discussione in Aula ha riscontrato una grande convergenza trasversale sullo spirito della norma, che persegue chi causa incidenti sotto l'effetto di droghe o di alcolici. Non sono però mancati i distinguo, che probabilmente porteranno alcuni emendamenti prima del voto finale.

Un primo punto critico è la separazione di ciò che la legge intenderebbe unificare come trattamento sanzionatorio (incidenti su strada e su acqua), considerato che è in iter di revisione anche il codice nautico, sede naturale per la disciplina della navigazione.
Sotto la lente anche la possibile convivenza tra l'aggravante della fuga post incidente (articolo 589-ter del codice penale: «pena aumentata») e l'omissione di soccorso già disciplinata dall'articolo 189 del Codice della strada. Tra i possibili emendamenti c'è anche la cancellazione dell'aggravante da semaforo rosso (che trasforma il “colposo” in omicidio stradale, a prescindere dall'assunzione di droga o alcol), oltre alla diminuzione generalizzata della pena in tutti i casi in cui l'evento (morte o lesioni) «non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole»: nel testo attuale la diminuente si applicherebbe solo ai non “alterati” da sostanze.
Qualche dubbio è sorto sulla tecnica normativa: secondo Ciro Falanga la strada da percorrere sarebbe stata l'articolo 586 del Codice penale (morte come conseguenza di altro reato) e non invece l'innalzamento delle pene dell'omicidio colposo (articolo 589). «Su questo tema ci eravamo già confrontati - dice il relatore, Giuseppe Luigi Cucca - e credo che la soluzione trovata sia la più corretta. In ogni caso era importante far passare il concetto che la violazione deliberata delle regole primarie di sicurezza comporta il rischio reale di carcere». Proprio per questo la scelta dei promotori della legge è stata un lieve ritocco del limite massimo di pena per l'omicidio stradale (12 anni, rispetto ai 10 attuali) ma un drastico innalzamento del minimo (7 anni per gli ebbri, 8 per i drogati) che, di fatto, non lascia scampo ai rei.

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