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Multe autovelox, per i verbali il ricorso è a ostacoli

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Le conseguenze

Multe autovelox, per i verbali il ricorso è a ostacoli

L’intervento della Corte costituzionale è di quelli davvero incisivi, le cui conseguenze sono non solo destinate a protrarsi nel tempo, ma altresì a generare, prevedibilmente, una nutrita serie di disparità applicative.

Proviamo a porci nell’ottica del trasgressore colpito da un verbale per eccesso di velocità. In primo luogo dobbiamo considerare che l’interessato spesso non è in grado di ricavare dal verbale se e quando l’apparecchiatura di rilevamento dell’infrazione sia stata sottoposta a verifica periodica o meno. Tale osservazione, assolutamente banale, diviene fondamentale se si pensa alla possibilità di impugnare il verbale di violazione e proporre un ricorso.

Infatti, rivolgendosi alla prefettura competente per territorio, il rischio è quello di trovarsi a pagare una sanzione quantomeno doppia rispetto a quella originaria, mentre di fronte al giudice di pace è previsto il preventivo esborso del contributo unificato oltre al rischio, evidentemente, di subire una condanna. Si tratta quindi di capire come procedere laddove vi fosse il sospetto di aver ricevuto una sanzione amministrativa incongruente rispetto alla velocità effettivamente tenuta nel momento del rilevamento, ritenendo che l’apparecchiatura non fosse stata controllata da tempo e, pertanto, risultasse starata al momento della rilevazione della velocità.

Premesso che azzardare un ricorso sulla base di sensazioni non è certamente consigliabile, l’informazione sulla taratura del rilevatore di velocità è in possesso esclusivamente dell’organo di polizia che ha proceduto al controllo. Di conseguenza, il destinatario del verbale potrà richiedere tale informazione direttamente, avendo tuttavia cura di muoversi con celerità, al fine di non far scadere i termini di proposizione dei ricorsi (30 giorni di fronte al Giudice di pace, 60 nel caso di ricorso al Prefetto, a partire dalla data di notificazione o contestazione del verbale) che, anche in caso di richiesta di delucidazioni, non subiscono interruzioni o sospensioni di alcun tipo.

Tuttavia, il fatto che le apparecchiature non siano state sottoposte a verifica sia sufficiente a determinare l’archiviazione o l’annullamento del verbale, allo stato attuale, è ancora dubbio. La Consulta ha sancito l’illegittimità costituzionale di una lettura dell’articolo 45, che rimane orfano di una previsione regolamentare specifica riguardante i misuratori di velocità; è pur vero che, nei decreti di approvazione delle apparecchiature, si fa riferimento ai relativi manuali di istruzione per quanto riguarda la taratura, con delega dell’obbligo di verifica agli organi di polizia stradale che le utilizzano. Di conseguenza, il semplice rispetto del manuale di istruzioni, dovrebbe essere ritenuto sufficiente per quanto riguarda l’affidabilità dell’apparecchiatura.

Merita di essere menzionato il precedente costituito dalla sentenza del Tribunale di Cassino del 15 novembre 2010, che ha annullato un verbale per eccesso di velocità in considerazione che l’apparecchiatura non era stata sottoposta a verifica secondo quanto previsto dal manuale di istruzioni al quale faceva riferimento il ministero competente nel decreto di omologazione. La situazione si prospetta davvero magmatica. Diverso, e senza speranza, il caso di chi avesse già pagato la sanzione: per la giurisprudenza, il pagamento definisce in maniera irreversibile l’obbligazione derivante dalla violazione.

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