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Anatocismo, accolta la class action

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Tribunale di Milano

Anatocismo, accolta la class action

MILANO - Sull'anatocismo (si veda «Il Sole 24 Ore» del 20 agosto) il tribunale di Milano va avanti per la sua strada. La Sesta civile, decidendo su un ricorso d'urgenza dell'Associazione Movimento consumatori, ha accordato la tutela cautelare intimando a Finecobank spa di fermare «qualsiasi ulteriore forma di anatocismo degli interessi passivi».

La misura, adottata a fine luglio nella class action intentata dai consumatori, ha ovviamente effetto immediato e va a incidere sui contratti di conto corrente “Fineco” e sul servizio accessorio “Multicurrency”. L'anatocismo - cioè il calcolo degli interessi sugli interessi - dovrà essere disapplicato sia sui contratti in essere sia su quelli stipulati in futuro. Finecobank, tra le altre incombenze, è tenuta anche a dare pubblicità all'ordinanza del giudice Monte sulla homepage del proprio sito web.

La decisione del tribunale di Milano arriva praticamente in contemporanea con quella - di segno opposto - notificata a inizio agosto dai colleghi di Torino al Movimento consumatori, nel contenzioso aperto con Banca del Piemonte, Secondo la corte torinese mancherebbero i presupposti per un intervento cautelare in materia di anatocismo e, inoltre, in attesa della delibera regolamentare prevista dalla legge, è scorretto anticipare il divieto di capitalizzazione degli interessi.

Con una lettura ortodossa dell'articolo 120 del Testo unico bancario (Tub), il tribunale piemontese rimanda la questione degli “interessi sugli interessi” alla emanazione della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr), condizione invece esclusa dai colleghi togati di Milano. Questi infatti a più riprese hanno stabilito che - a valere dal 1° gennaio 2014 e a prescindere dall'adozione della delibera del Cicr - le banche non possono calcolare gli interessi sugli interessi per i nuovi contratti e per quelli già in essere.

Nella lunga motivazione del provvedimento, deciso in camera di consiglio il 17 luglio scorso, la corte torinese fornisce invece una lettura unitaria dell'articolo 120, mentre la giurisprudenza lombarda privilegia la sola lettera b) («gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». Per il tribunale di Torino «la norma, proprio in base all'interpretazione letterale, non intende essere immediatamente precettiva, in quanto rimanda a una delibera del Cicr le modalità e i criteri per la produzione degli interessi ponendo peraltro dei limiti alla normativa di rango inferiore e cioè prescrivendo che la stessa dovrà osservare il divieto di anatocismo». In sostanza il tribunale di Milano sta anticipando oggi gli effetti di un esito che appare comunque vincolato.

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