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Guida in stato di ebbrezza: niente aggravante se si rifiuta il test

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LO ha stabilito la cassazione

Guida in stato di ebbrezza: niente aggravante se si rifiuta il test

Un punto a favore dei guidatori che oppongono un rifiuto all’alcol test: a loro, se causano un incidente, non si può applicare la stessa aggravante prevista per chi viene trovato in stato di ebbrezza. Lo ha stabilito la Quarta sezione penale della Cassazione con la sentenza 35553/2015, depositata ieri. Una pronuncia che interviene su una questione su cui si attende un chiarimento per il 29 ottobre, quando la tratteranno le Sezioni unite.

La questione era stata loro rimessa proprio dalla Quarta sezione, che però, sulla vicenda decisa con la sentenza 35553, ha ritenuto di pronunciarsi ugualmente perché nel caso specifico c’era il rischio di prescrizione. E ancora una volta la Quarta sezione mostra un orientamento più favorevole ai guidatori, senza preoccuparsi di contraddire i propri precedenti (si veda Il Sole 24 Ore del 14 e del 16 aprile scorsi). Una differenza che forse può essere spiegata dal cambio dei giudici che compongono la sezione.

La sentenza depositata ieri potrebbe influenzare il giudizio delle Sezioni unite, anche perché si riferisce a un reato commesso il 21 agosto 2010, cioè quando l’attuale sistema sanzionatorio sull’alcol alla guida era già in vigore (da pochi giorni) con la legge 120/2010.

In sostanza, le incertezze nascono sempre dal fatto che, per punire il rifiuto di sottoporsi all’alcol test, l’articolo 186 del Codice della strada fa rinvio alle sanzioni previste per il caso più grave di guida in stato di ebbrezza (quello con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l). Ma il rinvio non riguarda espressamente le aggravanti che scattano per chi provoca un incidente (raddoppio del periodo di sospensione della patente e inapplicabilità della conversione della pena in lavoro di pubblica utilità).

In precedenza, la Quarta sezione aveva concluso che il rinvio c’era lo stesso, argomentando che l’articolo 186, il comma 7 (quello sul rifiuto) rinvia alla lettera c del comma 2 (quello con le sanzioni più pesanti), il quale a sua volta rinvia al comma 2-bis (quello sulle aggravanti per chi causa un incidente). Ora la Quarta sezione ritiene che quest’ultimo rinvio non si estenda a ritroso al comma 7, che si riferisce a una questione di altra natura.

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