Norme & Tributi

Tar del Lazio: l’imposta dell’58,5% sulla sigaretta…

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FISCO E COSTITUZIONE

Tar del Lazio: l’imposta dell’58,5% sulla sigaretta elettronica è irragionevole

«A decorrere dal 1°gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi, nonché i disincentivi meccanici e elettronici, comprese le parti di ricambio che ne consentono il consumo, sono assoggettati all’imposta di consumo nella misura pari al 58,5% di vendita al pubblico. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli». Così dispone l’articolo 62 quater del decreto legislativo 504/1995.

Il Tar del Lazio ha sollevato in riferimento agli articoli 3,23,41,97 della Costituzione questione di legittimità costituzionale dell’articolo 62 nella parte in cui assegna all’agenzia delle Dogane e dei monopoli la commercializzazione dei prodotti succedanei dei prodotti di fumo e sottopone a tassazione i medesimi prodotti ad imposta di consumo della misura del 58,5% del prezzo di vendita al pubblico.

La disposizione citata secondo le ordinanze del Tar del Lazio viene censurata nella parte in cui senza specificare quali prodotti o sostanze possano essere considerati idonei a sostituire il consumo di tabacco, ha assoggettato a regime autorizzativo, tariffario e all’imposta di consumo qualsiasi sostanza liquida e vaporizzabile anche non contenente nicotina; qualsiasi dispositivo atto a consentire la vaporizzazione e a prescindere dal fatto che esso riguardi sostanze contenenti nicotina o comunque qualificate come succedanei del tabacco. In assenza di un contenuto sufficientemente determinato e quindi di una valida base, l’amministrazione sarebbe sostanzialmente libera di includere o meno nella base imponibile qualsiasi bene che secondo un insindacabile giudizio venga ritenuto idoneo a sostituire il consumo del tabacco. Vengono violati, oltre all’articolo 3, gli articoli 23 e 97 della Costituzione.

Con una sentenza lucida e incontestabile (83/2015) la Corte ha ritenuto la questione fondata. Come emerge dall’esame dei lavori preparatori, dice la Corte, la norma impugnata trova la sua esigenza nell’esigenza di recupero dell’accisa sui tabacchi. Tale tributo sui tabacchi ha subito una rilevante evasione, per effetto dell’affermazione sul mercato delle sigarette elettroniche. Nella materia tributaria la discrezionalità e la insindacabilità delle scelte legislative incontra un limite nella manifesta irragionevolezza. Non si possono tassare tutti i prodotti contenenti “altre sostanze” diverse dalla nicotina, purché sostituisca il consumo dei tabacchi lavorati, nonché dei dispositivi e delle parti di ricambio che ne consentano il consumo di prodotti che non hanno nulla a che fare con i tabacchi lavorati. L’intrinseca irrazionalità costituisce la violazione dell’articolo 3: non si può assoggettare ad aliquota unica e indifferenziata una serie eterogena di sostanze, non contenenti nicotina e di beni che hanno un suo promiscuo. La tassazione dei tabacchi trova la sua giustificazione nel volere scoraggiare un bene riconosciuto come gravemente nocivo per la salute. Tale presupposto non è ravvisabile in relazione al commercio di altri prodotti contenenti “altre sostanze”, diverse dalla nicotina idonee a sostituire il tabacco. Appare quindi del tutto irragionevole l’attenzione alla tassazione dei tabacchi. La disposizione in esame viola anche l’articolo 23 della Costituzione in tema di legalità, in quanto evidenzia l’indeterminatezza della base imponibile e la mancata individuazione di criteri idonei a indirizzare la discrezionalità amministrativa nella fase di attuazione della norma primaria.

La riserva di legge contenuta nell’articolo 23 ha carattere relativo nel senso che lascia all’amministrazione margine di regolazione delle fattispecie. L’espressione «in base alla legge» contenuta nell’articolo 23 della Costituzione si deve interpretare «in relazione col fine della protezione della libertà e della proprietà individuale a cui si ispira tale principio fondamentale costituzionale». Tale principio «implica che la legge che attribuisce a un ente impositore la determinazione della prestazione non lasci all’arbitrio dell’ente la determinazione della prestazione per rispettare la riserva relativa di legge di cui all’articolo 23 della Costituzione è quanto meno necessaria la preventiva determinazione «di sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa»(350/2007; 105/2003). La concreta entità della prestazione imposta deve essere desumibile chiaramente dagli interventi legislativi che riguardano l’attività dell’amministrazione (190/2007; 115/2011).

La normativa dell’articolo 62 citato affida ad una valutazione soggettiva ed empirica – la idoneità dei prodotti non contenenti nicotina nella sostituzione dei tabacchi lavorati – l’individuazione della base imponibile nemmeno offre elementi dai quali ricavare anche in via indiretta i criteri e i limiti volti a circoscrivere la discrezionalità dell’amministrazione nella definizione del tributo. La disposizione in esame costituisce quindi violazione della riserva di legge. La sentenza è ineccepibile ed è l’esempio dello stile che ci aspettiamo sempre dalla Corte.

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