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La telecamera in negozio va segnalata

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CASSAZIONE

La telecamera in negozio va segnalata

Il commerciante malfidato non può usare l’occhio del Grande fratello se non informa i suoi clienti che li sta sorvegliando. Con la sentenza 17440 depositata ieri, la Cassazione fornisce un chiarimento di cui c’era bisogno, visti i dubbi sollevati dalla dottrina: anche la semplice immagine di una persona deve essere considerata dato personale.
Conclusione che soddisfa il Garante della privacy, che aveva fatto ricorso contro la decisione del Tribunale di annullare la sanzione con la quale l’Autorithy aveva “punito” il titolare di una torrefazione. L’uomo, partendo dal principio che fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio, aveva installato una telecamera, collegata con un monitor, che gli consentiva di vedere chi entrava nel suo negozio quando lui si spostava al piano superiore. Un sistema certo più efficace del discreto “scampanellìo”, ancora in uso in molti esercizi commerciali come innocua spia dell’ingresso di un cliente. Peccato che la Cassazione non ritenga lecita la “ripresa” senza un’adeguata informazione. La videosorveglianza, anche senza registrazione, comporta la raccolta e il trattamento di un dato personale: l’immagine. Per i giudici vanno respinti al mittente le perplessità sulla capacità dell’immagine di identificare immediatamente una persona. È lecito difendere i legittimi interessi e prevenire situazioni di pericolo, però non si deve tutelare solo se stessi. Il proprietario della torrefazione poteva certamente mettere la telecamera al piano terra, ma non doveva dimenticare di segnalarla.

La Corte ammette che nei casi in cui è impossibile informare oralmente ogni persona che entra nel campo visivo dell’occhio elettronico, basta l’informativa “minima”: un cartello.
Ma non è consentito barare: perché l’avviso deve essere ben visibile come formato e come posizione, oltre che esplicito per un’immediata comprensione. Per questo sono utili un simbolo o una stilizzazione.
Da evidenziare anche il diverso uso che si fa dell’immagine del cliente: va chiarito se ci si accontenta solo di vederlo o se si registra.

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