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In condominio, lavoro gratis da «gestire» e con rischi

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In condominio, lavoro gratis da «gestire» e con rischi

A Roma, la signora Donatella, casalinga, si offre come volontaria per pulire le scale del condominio in cui abita. A Milano, il signor Massimo, elettricista in pensione, si propone per badare all'impianto elettrico del condominio, mentre a Napoli, la signora Letizia, “pollice verde”, si rende disponibile per occuparsi, in maniera stabile, del giardino condominiale. I nomi sono fittizi, ma le situazioni sono reali: non è raro, infatti, che un condòmino si assuma una responsabilità di questo genere.

Sono iniziative prese in buona fede, che consentono di risparmiare sui costi, evitando la necessità, per il condominio, di assumere qualcuno che si occupi di tali incombenze. Tali azioni però:
creano rapporti giuridici con rispettive obbligazioni;
espongono chi opera a dei rischi;
non possono essere svolte a titolo gratuito.

Si tratta, infatti, di vere e proprie prestazioni di lavoro che, come tali, vanno disciplinate e remunerate, pena la possibilità di essere equiparate al “lavoro nero”.

Problemi da evitare
Poniamo il caso che la signora Donatella si infortuni mentre pulisce le scale: in tale situazione, potrebbe verificarsi l'intervento di un ispettore dell'Inail, che appurerebbe subito il configurarsi di lavoro sommerso, con le rispettive, salate, maxi sanzioni.
Alla sanzione, andrà aggiunta anche la spesa per l'infortunio: l'Inail adotta infatti il principio “dell' automaticità delle prestazioni”, che consiste nel diritto alle prestazioni economiche da parte dell'Istituto, anche se il lavoratore si trova in una situazione di “illegalità”, come potrebbe palesarsi; l'Istituto, successivamente, si rivarrà sul condominio/datore di lavoro, se quest'ultimo sarà ritenuto penalmente e civilmente responsabile, per il fatto di aver determinato l'infortunio. Si deduce quanto sia rischioso accettare che un condomino si proponga per svolgere gratuitamente un compito nell'abitazione.

Nemmeno la proposta del signor Massimo che, in tempo di crisi, si rende disponibile per eseguire dei lavori di riparazione in cambio dell'esonero (o decurtazione) del pagamento della sua quota di spese condominiali, può essere presa in considerazione. Il legislatore ha più volte ribadito che alla prestazione lavorativa deve corrispondere una contropartita. Basti citare l'articolo 36 della Costituzione: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa».

Lavoro = contropartita
Lo stesso concetto si ritrova nell'articolo 2094 del Codice civile, intitolato al lavoro subordinato: «È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa». Infine, dalla lettura della legge Biagi in merito a questo concetto, si evince che: «Ogni attività umana che crea ricchezza a favore di un soggetto terzo deve trovare giustificazione, in linea di principio, in una controprestazione. Tale controprestazione è denominata retribuzione per le prestazioni di lavoro dipendente; corrispettivo per le prestazioni di lavoro autonomo. In entrambi i casi, l'obbligo di una controprestazione rappresenta il profilo di onerosità dei rapporti di lavoro».

A dissipare i dubbi residui, al riguardo, è intervenuto il ministero del Lavoro, nella pagina dedicata alle Faq in tema di sicurezza sul lavoro con la risposta alla seguente domanda: «Nel caso in cui un artigiano o un piccolo commerciante utilizzino occasionalmente personale da retribuire con buoni lavoro, quali obblighi sono tenuti ad ottemperare ai sensi del Dlgs 9 aprile 2008, n.81?». Il ministero ha risposto che «(...) andranno ottemperati tutti gli obblighi previsti dal Dlgs 81/2008 compresi, quindi, quello di informare e formare il lavoratore, di dotarlo dei dispositivi di protezione individuale (sulla base della valutazione dei rischi), sottoporlo a sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legislazione vigente, e così via».

Cosa fare in concreto
Tornando alle prestazioni all'interno del condominio, per le quali si sono resi disponibili Donatella, Massimo e Letizia: non è preclusa loro la possibilità di svolgere un determinato compito, ma vanno adottate le dovute cautele.

Si potrà optare per l'inquadramento dell'attività, firmando un contratto di lavoro subordinato a tempo ridotto, oppure ricorrere al lavoro accessorio: in questo caso, la prestazione verrà pagata tramite voucher erogato dall'Inps. Tale “buono lavoro” viene utilizzato per remunerare tutte quelle prestazioni di lavoro – autonome - svolte al di fuori di un normale contratto di natura subordinata e ha il vantaggio di essere compreso di copertura assicurativa Inail in caso di eventuali incidenti sul lavoro.

Va ricordato che l'articolo 49, comma 3 del decreto legislativo 81/2015 ha previsto che la comunicazione obbligatoria preventiva per le prestazioni di lavoro accessorio debba essere effettuata esclusivamente in via telematica alle Dtl competenti. Ma il ministero del Lavoro ha informato con la nota n. 3337 del 25 giugno 2015 che, in attesa dell'attivazione delle necessarie procedure telematiche, tale comunicazione dovrà essere inviata all'Inps secondo le procedure attualmente in vigore.

I rischi
In una situazione di illegalità si corre il rischio di esporsi a problemi gravi. Ad andarci di mezzo saranno sia il condominio sia l'amministratore su cui ricadrà la corresponsabilità del reato. L'amministratore avrà, infatti, tollerato una situazione non regolare, che comporta aspetti giuslavoristici, di infortunistica, civili e penali.

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