Norme & Tributi

Aiuto personalizzato per chi perde il posto

  • Abbonati
  • Accedi
lavoro

Aiuto personalizzato per chi perde il posto

Il decreto delegato di riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e politiche attive disegna un nuovo modello di organizzazione del mercato del lavoro, delinea una nuova procedura di accesso alle politiche attive del lavoro, disciplina i principi di condizionalità per la fruizione di prestazioni di integrazione del reddito subordinandola alla partecipazione ad un percorso di politiche attive sancito in un patto personalizzato di servizio stipulato con il centro per l’impiego, introduce un nuovo strumento di politica attiva denominato “assegno individuale di ricollocazione”.

In un percorso di revisione delle competenze costituzionali in materia di mercato del lavoro, iniziato con la soppressione delle province anziché con la modifica del Titolo V, il decreto cerca di comporre il quadro delle vigenti competenze regionali con la costituzione di una Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro composta da diverse strutture e con una diversa distribuzione di funzioni e competenze tra il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la nuova Agenzia nazionale per le politiche attive del Lavoro (Anpal) e le stesse regioni e province autonome.

In particolare, il decreto sancisce che questa Rete sarà costituita dalle strutture regionali per le Politiche attive del Lavoro, dall’Inps, dall’Inail, dalle Agenzie per il lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione, dagli enti di formazione, da Italia Lavoro, dall’ISfol e dal sistema delle Camere di commercio, dalle università e dagli altri istituti di scuola secondaria di secondo grado. La Rete nazionale sarà coordinata dall’Anpal, a cui viene anche affidato il coordinamento dei servizi pubblici per l’impiego, la definizione degli standard di servizio delle politiche attive, delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati e dei programmi co-finanziati dal Fse, in raccordo con l’Agenzia per la coesione territoriale.

L’Anpal è sottoposta alla vigilanza del ministero del Lavoro, che continuerà ad esercitare il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive, definendone le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali. Previa intesa con le regioni, allo stesso ministero spettano la definizione dei livelli minimi che le prestazioni devono avere su tutto il territorio nazionale e la funzione di verifica e controllo che questi livelli siano garantiti. Inoltre, il ministero eserciterà la funzione di indirizzo sul sistema della formazione professionale continua, compresa quella finanziata dai fondi interprofessionali (articolo 118, legge 388/00) e dai fondi bilaterali (articolo 12, comma 4, Dlgs 276/03).

L’Anpal dovrà anche realizzare il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, composto dalla banca dati dei percettori di ammortizzatori sociali, dall’archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie dai dati relativi alla gestione dei servizi al lavoro e dalla nuova scheda anagrafica e professionale che verrà definita dalla stessa Anpal e dal sistema informativo specifico della formazione professionale. Le informazioni di questo sistema unitario costituiranno la base informativa del fascicolo elettronico del lavoratore, accessibile in via telematica liberamente e gratuitamente da parte di tutti soggetti interessati.

In attesa che il sistema informativo unitario venga realizzato, la stessa Anpal potrà riutilizzare le componenti informatizzate realizzate ed attualmente utilizzate dal Lavoro, dalle regioni e dalle province autonome, dall’Inps e dall’Isfol.

Con l’entrata in vigore delle nuove norme in materia di politiche attive, cambierà anche la procedura per la fruizione delle misure di inserimento lavorativo e di riqualificazione professionale, confermando il principio di attivazione del lavoratore, secondo quanto concordato in Conferenza Stato Regioni.

L’accesso alle politiche del lavoro avverrà con la stipula di un patto di servizio personalizzato con il centro per l’impiego, presso cui il lavoratore disoccupato dovrà recarsi entro 30 giorni dalla data di dichiarazione della propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva, in via telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro. I beneficiari delle prestazioni di sostegno al reddito dovranno, invece, rivolgersi al centro per l’impiego entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di Naspi e Dis-Coll, all’Inps. Decorso questo termine, il centro per l’impiego dovrà convocarli nei termini stabiliti da un decreto ministeriale, per completare la profilazione (sebbene i dati necessari siano già stati forniti telematicamente in sede di registrazione nel portale nazionale delle politiche del lavoro) e per stipulare il patto di servizio.

Questo patto conterrà la definizione di un programma di politica attiva, che dovrà prevedere un calendario di incontri tra i lavoratori disoccupati ed i beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito, ferma restando la possibilità per il responsabile delle attività di convocare il beneficiario nei giorni feriali con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo patto. Inoltre, nel patto dovrà essere riportata la disponibilità del disoccupato a partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione e l’obbligo di accettare congrue offerte di lavoro. Il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità introdotti dal decreto, prevede un diverso sistema sanzionatorio distinto per ciascuna delle attività concordate nel patto di servizio e crescente fino alla decadenza dallo stato di disoccupazione.

In questo modo, la condizionalità per la fruizione delle prestazioni di integrazioni al reddito non viene collegata al nuovo strumento di politica attiva, rappresentato dall’assegno di ricollocazione, che nella sua definitiva configurazione non costituisce uno strumento universale destinato né a tutti i lavoratori disoccupati, né a tutti i beneficiari di prestazioni di integrazioni al reddito. Infatti, il decreto prevede che l’assegno di ricollocazione sia destinato solo ai percettori di Naspi, disoccupati da più di 4 mesi. Inoltre, la disciplina dell’assegno prevede un distinto percorso di politica attiva rispetto a quello contenuto nel patto di servizio, che si sospende per tutta la durata dell’assegno di ricollocazione. Infine, l’assegno di ricollocazione prevede una distinta condizionalità, sebbene le relative sanzioni sembrino essere le stesse di quelle previste per la Naspi.

Infine, viene riordinata la normativa in materia di incentivi all’occupazione con l’istituzione presso l’Anpal di un Repertorio nazionale degli incentivi all’occupazione, prevedendo anche un finanziamento dei percorsi formativi degli anni 2015-2016 e 2016-2017 rivolti all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e all’alternanza scuola lavoro.

© Riproduzione riservata