Norme & Tributi

2/7 Quando nel social si annida il reato / Prove per una separazione

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    WEB & DIRITTO

    Occhio a cosa scrivi su Facebook, Twitter & co: ogni informazione inserita può valere come prova

    Attenzione alle prove carpite illegittimamente. Da Livorno i giudici mettono in guardia. Nei giudizi di separazioni non si possono produrre le pagine Facebook ottenute “violando” i profili social del coniuge, anche nel caso in cui se ne conosca la password o l'account venga lasciato incustodito. I reati configurabili vanno dalla violazione di corrispondenza fino all'accesso abusivo a un sistema informatico e alle interferenze illecite nella vita privata. Le prove saranno pertanto dichiarate inammissibili.

    Non costituisce documento utile ai fini probatori una copia di “pagina web” su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzia di rispondenza all'originale e di riferibilità a un ben individuato momento. Le prove sono ammissibili se nel bilanciamento tra diritto alla privacy e diritto di difesa, prevale quest'ultimo, in quanto la produzione è essenziale a provare i fatti. C'è poi la questione della tracciabilità della prova informatica: ai fini della corretta acquisizione della digital evidence è necessario poter tracciare lo stato di un reperto, ovvero la relativa metodologia di custodia e di trasporto, come ribadito in più occasioni dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità.
    (Tribunale di Livorno, sentenza 17/1/2013 n. 94).

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