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Voluntary, no a verifiche parziali

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Rientro dei capitali

Voluntary, no a verifiche parziali

La proroga “vera”, decisa con il decreto legge approvato due giorni fa dal Governo e senza sanzioni o aggravi aggiuntivi, cancella quella tecnica e sposta tutto al 30 novembre, nuovo termine finale per presentare le istanze, aumentate esponenzialmente negli ultimi giorni, e unifica il termine di conclusione delle procedure di rientro dei capitali, per tutti gli anni coinvolti, al 31 dicembre 2016.

Il decreto di proroga (decreto legge 153 del 30 settembre 2015, con le «Misure urgenti per la finanza pubblica», pubblicato ieri sulla «Gazzetta Ufficiale» 227) prevede, inoltre, l'inapplicabilità delle sanzioni in materia di antiriciclaggio previste dalla legge 231/2007 per le violazioni del divieto di utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri. Ciò evidentemente per incentivare il più possibile le operazioni di rientro.

La riscrittura dei termini significa che i contribuenti che non hanno ancora fatto nulla avranno due mesi per la presentazione dell'istanza, anche se bisogna prestare attenzione alle cause ostative, che ovviamente non sono sospese dalla proroga. Quindi si potrà procedere con più calma ma sempre nella consapevolezza che al momento di presentazione non vi devono essere condizioni di inammissibilità (tipo controlli fiscali in corso o procedimenti penali avviati sull'ambito applicativo della procedura).

Interessante la situazione anche per chi ha già presentato l'istanza, che avrà tempo sino al 30 dicembre per correggere la stessa e presentare la relazione e anche per chi ha presentato sia istanza che relazione che comunque potrà integrare l'una e l'altra (forse addirittura se la procedura si è già conclusa con il pagamento del dovuto, a questo punto ritenuto erroneo).

Unificato al 31 dicembre 2016 il termine di conclusione. Si scongiura così il rischio di accertamenti parziali (la norma sulla voluntary disclosure rinvia agli accertamenti parziali) notificati anno per anno a seconda della scadenza del periodo di imposta. Sotto questo profilo, la proroga fornisce il giusto lasso di tempo per analizzare e valutare le singole posizioni nel più ampio spirito di reciproca collaborazione.

L'unificazione del termine proroga di un anno il potere di accertamento in favore dell'Agenzia, che avrà tempo sino al 31 dicembre 2016 per notificare:
gli atti relativi al 2004, in caso di raddoppio dei termini, per violazioni relative al quadro RW e di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi riferiti a investimenti in Paesi black list;
gli atti relativi al 2006 in caso di raddoppio dei termini, per violazioni di infedele dichiarazione dei redditi riferiti a investimenti in Paesi black list;
gli atti relativi al 2009 per violazioni attinenti al quadro RW e di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi riferiti a investimenti in Paesi non black list e/o black list con accordo;
gli atti relativi al 2010 per violazioni di infedele dichiarazione dei redditi riferiti a investimenti in Paesi non black list e/o black list con accordo.

Ma l'unificazione significa anche l'obbligo per l'Agenzia di notificare gli anni non in scadenza al 31 dicembre 2015 entro lo stesso termine del 31 dicembre 2016. Si tratta di una modifica più aderente allo spirito della procedura che è volta, a fronte dello spontanea, completa e veridica autodenuncia presentata dal contribuente, alla completa regolarizzazione della posizione dello stesso per gli anni coinvolti. Sostanzialmente, se è vero che l'amministrazione finanziaria ha un anno di tempo in più per effettuare gli accertamenti sulle annualità in scadenza, è altrettanto vero che i contribuenti che abbiano autodenunciato correttamente la propria posizione incassano il premio di avere certezza sulla chiusura della procedura di disclosure.

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