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Pagamento dei debiti fiscali: inclusi anche concordati, definizioni…

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i chiarimenti delle entrate

Pagamento dei debiti fiscali: inclusi anche concordati, definizioni agevolate e conciliazioni

La proroga di Ferragosto dal 1° al 20 agosto vale per tutti i pagamenti da fare con il modello F24, compresi i ravvedimenti e le somme dovute a seguito di concordato, definizione agevolata e conciliazione. Sono questi i chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate, direzione centrale accertamento, ufficio riscossione, con una nota inviata agli uffici delle Entrate il 30 settembre 2015.

Chiarimenti che sono importanti perché servono ad eliminare contenziosi in corso ed evitare interpretazioni difformi a livello nazionale. La cosiddetta proroga di Ferragosto è stata introdotta per la prima volta nel 2001 e, fino al 2011, è stata concessa di anno in anno con appositi provvedimenti. Il differimento è poi entrato a regime nel 2012, con l'articolo 3-quater del decreto legge 16/2012, convertito dalla legge 44/2012, a seguito dell'inserimento del comma 11- bis, nell'articolo 37 del decreto legge 223/2006.

Per versamenti da fare con il modello F24 si intendono i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali. È infatti stabilito che gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 241/1997, cioè i versamenti unitari con il modello F24, che hanno scadenza dal 1o al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

Cosa si paga e si compensa con l’F24

Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte, all'Iva, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'Iva, ai contributi previdenziali, ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, ai premi Inail, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, agli interessi previsti in caso di pagamento rateale e alle altre imposte, tasse e sanzioni individuate con decreto del ministro delle Finanze.

La proroga per ravvedimenti e definizioni agevolate

Per l'agenzia delle Entrate, la proroga di Ferragosto, che si applica ai tributi, contributi e premi, vale anche per le somme, comprese le sanzioni, dovute a seguito:

- della conciliazione giudiziale, a norma dell'articolo 48 del decreto legislativo 546/1992;

- del concordato e delle definizioni agevolate delle sanzioni previste dal decreto legislativo 218/1997;

- delle comunicazioni di irregolarità, cosiddetti avvisi bonari, di cui agli articoli 2, comma 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 462/1997;

- del ravvedimento, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 472/1997;

- del procedimento di irrogazione sanzioni, di cui all'articolo 16, del decreto legislativo 472/1997;

- dell'atto di irrogazione immediata di sanzioni, di cui all'articolo 17, del decreto legislativo 472/1997.

La proroga di Ferragosto si applica, a prescindere dalle modalità di versamento in unica soluzione o in modo rateale e, perciò, anche al pagamento della prima o unica rata che ha natura di adempimento in quanto con il pagamento si perfeziona la definizione agevolata delle sanzioni, la conciliazione o il concordato.

Ad esempio, un accertamento con adesione sottoscritto il 25 luglio potrà essere perfezionato entro il 14 agosto con il versamento della somma definita maggiorata degli interessi calcolati sulla base del giorno di pagamento. Se il pagamento avviene il 20 agosto, la definizione è comunque perfezionata, fermo restando che la somma dovuta sarà sempre quella che il contribuente avrebbe dovuto versare nel termine di 20 giorni, quindi, comprensiva degli interessi fino al 14 agosto, ma senza ulteriori interessi per gli altri 6 giorni goduti grazie alla proroga di Ferragosto.