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Sei mesi di congedo ai genitori fino ai 3 anni del bambino

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WELFARE

Sei mesi di congedo ai genitori fino ai 3 anni del bambino

Maggiori tutele assistenziali e previdenziali per i lavoratori autonomi. Gli articoli 8,9 e 10 del disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri amplia i diritti già esistenti e ne aggiunge altri.
Le misure assistenziali che riguardano la maternità e la paternità sono stati adottati intervenendo sul capitolo 11 del decreto legislativo 151/01, peraltro già ampiamente modificato dal recente decreto legislativo 80/15.

La misura più rilevante è l'estensione del periodo di godimento del congedo parentale e della sua durata, così come era già stato disposto per i lavoratori dipendenti dal decreto legislativo 80/15. Infatti i lavoratori ed le lavoratrici autonome, genitori di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2016 potranno fruire del congedo parentale , per un periodo di sei mesi, entro i primi tre anni di vita del bambino. Per i genitori di bambini nati fino al 31 dicembre 2015 in congedo spetta, invece, per un periodo di tre mesi ed entro il primo anno di vita del bambino. Resta confermato che il trattamento economico e previdenziale è lo stesso previsto dall'articolo 32 per i lavoratori dipendenti.

Per quanto riguarda l'indennità di maternità, prevista per le lavoratrici e i lavoratori autonomi dall'articolo 66 del decreto legislativo 151/01, è stato precisato che l'indennità spetta «indipendentemente dalla effettiva astensione dall'attività».
Maggiore tutela viene data inoltre anche alla “conservazione” del contratto. L'articolo 10 riprende, infatti, molte delle regolamentazioni previste dall'articolo 66 del decreto legislativo 276/03 , per i contratti a progetto, che è stato abrogato dal decreto legislativo 81/15 e li estende a tutti gli altri lavoratori autonomi “non imprenditori”. Viene ribadito, come appunto prevedeva il primo comma dell'articolo 66, che la gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione, né maturazione del corrispettivo.

In particolare vengono poi disciplinati gli effetti della malattia sul contratto, stabilendo che nel caso in cui la prestazione si debba interrompere a causa di un evento morboso, questa sospensione non comporta, salvo diverso previsione dell'accordo, una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Al committente viene riconosciuta, comunque, la possibilità di recedere se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.

Infine viene previsto un attenuazione dell'onere del versamento dei contributi in caso di forzata inattività per malattia. Il provvedimento prevede, infatti, che se l'evento morboso è tale da impedire lo svolgimento della attività professionale per una durata superiore ai 60 giorni, il versamento degli oneri previdenziali è sospeso per l'intera durata del periodo di malattia fino ad un massimo di due anni. I contributi dovuti e non versati saranno pagati al termine della malattia, in rate mensili, nell'arco di un periodo pari a tre volte quello di sospensione.

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