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1/4 Pensioni, l'ex e la reversibilità / Il rapporto di lavoro…

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    Pensioni, gli ex hanno diritto alla reversibilità: ecco i casi

    1/4 Pensioni, l'ex e la reversibilità / Il rapporto di lavoro dev'essere antecedente al divorzio

    Il divorziato – che non si sia risposato e percepisca un assegno divorzile periodico (non liquidato, dunque, in unica soluzione) – può ancora batter cassa e reclamare, in caso di decesso dell'ex, la pensione di reversibilità da questi maturata. Sempre che, sia chiaro, il rapporto di lavoro da cui derivi il trattamento pensionistico, sia anteriore alla sentenza divorzile. A prevederlo è l'articolo 9 della legge sul divorzio (la 898/1070) nella quale si fa espresso riferimento ai tre requisiti – percezione di assegno divorzile, stato civile libero e rapporto di lavoro del defunto anteriore alla sentenza di divorzio - necessari affinché possa accertarsi il diritto dell'ex a godere del trattamento di reversibilità. Ma il diritto in questione, sottolinea la Cassazione, con la sentenza 9660/2013, presuppone la titolarità, in capo al divorziato, di un assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto «non essendo sufficiente che egli versi nelle condizioni per ottenerlo, e neppure che in via di fatto, o per effetto di private convenzioni intercorse fra le parti, abbia ricevuto regolari elargizioni economiche dall'ex coniuge».

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