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4/4 Pensioni, l'ex e la reversibilità / Nella ripartizione da…

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    Pensioni, gli ex hanno diritto alla reversibilità: ecco i casi

    4/4 Pensioni, l'ex e la reversibilità / Nella ripartizione da considerare anche le convivenze prematrimoniali

    Attenzione, però, perché a pesare sul piatto della bilancia, sarà anche la convivenza prematrimoniale del coniuge superstite con il defunto. Lo precisa il Tribunale di Roma, con la recente sentenza 58/2015. Come si legge in motivazione, la ripartizione del trattamento di reversibilità tra superstite e vedovo, non può ridursi al mero computo matematico operato alla luce della durata dei due matrimoni, dovendosi considerare, tra gli altri correttivi, anche l'effettiva «comunione di vita» tra il defunto ed il secondo consorte, stante l'ormai indiscussa equiparazione tra convivenza more uxorio e famiglia legittima. Visione d'insieme tesa, si afferma, a evitare che «il primo coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per il mantenimento del tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l'assegno di divorzio» e che «il secondo sia privato di quanto necessario per la conservazione del tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita». Se la convivenza prematrimoniale conserva una sua rilevanza nel computo delle quote da attribuire a coniuge divorziato e superstite, l'unione di fatto che non sia stata “regolarizzata” da un successivo matrimonio non fa scattare alcun diritto del convivente a fruire della pensione maturata dal defunto. Ma la tutela in questione è solo una delle forme di assistenza previste a favore del divorziato, quali l'assegno divorzile, quello successorio e parte del trattamento di fine rapporto.

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