La controllante non residente può designare una sola controllata. La designazione mantiene la propria validità anche nelle ipotesi di rinnovo dell'opzione per la tassazione di gruppo. La controllata designata non può consolidare società da cui sia essa stessa controllata (bisogna far riferimento alla nozione di controllo dell'articolo 2359, comma 1, numero 1, del Codice civile, in presenza dei requisiti indicati dall'articolo 120 del Tuir). Qualora il controllo nei confronti della controllata designata cessi prima del compimento del triennio, la nuova designazione ha efficacia dal verificarsi dell'evento che ha determinato la fine del requisito.
E, sempre nel caso di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione, le perdite sono attribuite proporzionalmente alle controllate che le hanno prodotte nell'eventualità in cui all'atto dell'opzione non venga espresso il criterio di attribuzione. Sono alcuni dei chiarimenti del provvedimento e il modello di designazione da trasmettere in via telematica con cui l'agenzia delle Entrate ha dato attuazione alla modifica introdotta dall'articolo 6 del Dlgs 147/2015 (il decreto delegato sull'internazionalizzazione delle imprese).
In pratica i soggetti controllanti Ue e See (spazio economico europeo) privi di stabile organizzazione in Italia, se rivestono la forma di società di capitali (o enti commerciali), possono designare una società residente nel territorio dello Stato, affinché eserciti l'opzione per la tassazione di gruppo, congiuntamente con ciascuna società residente, su cui esercitano il controllo.
Il provvedimento chiarisce anche che il modello di designazione e di comunicazione dell'opzione potranno essere presentati entro il 31 marzo 2016 per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del Dlgs 147/2015 qualora la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta precedente debba essere trasmessa entro la stessa data. Mentre per le opzioni già in corso al 7 ottobre scorso (data di entrata in vigore del decreto internazionalizzazione) viene consentita, qualora ne sussistano i presupposti, l'eventuale inclusione nel regime di tassazione di gruppo delle stabili organizzazioni o delle controllate di soggetti esteri senza interruzione dei consolidati esistenti.
Nello specifico, qualora la consolidante sia designata ad esercitare l'opzione, per il consolidato preesistente non si producono gli effetti di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio previsti dall'articolo 124 del Tuir. Mentre il consolidato preesistente si interrompe, qualora la consolidante opti in qualità di consolidata insieme a una diversa società designata (disposizione valida anche a regime). Inoltre, la società designata risponde degli obblighi di versamento dell'imposta sul reddito delle società, anche a titolo d'acconto. E, per acconti versati - in tutto o in parte - separatamente dai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, le sanzioni sono applicate alla designata qualora gli importi “pagati” risultassero insufficienti .
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