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Voluntary, istanze al rush finale

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Fisco & Contabilità

Voluntary, istanze al rush finale

  • –di Antonio Tomassini

Ultimi giorni per le domande di accesso alla voluntary disclosure: scade lunedì 30 novembre il termine per aderire. Relazione accompagnatoria ed eventuali istanze integrative andranno presentate entro il 30 dicembre.

Per tutte le domande presentate dopo il 10 novembre, l’ufficio competente è il centro operativo di Pescara, salva la possibilità di chiedere che il contraddittorio preventivo si celebri in una direzione provinciale (Dp) scelta dal contribuente. La procedura dovrà poi concludersi, per tutti gli anni coinvolti, entro il 31 dicembre 2016. Quindi i numerosi (troppi, ma d’altra parte la disclosure non è altro che una procedura accertativa e deflattiva del contenzioso) atti di accertamento e contestazione sui vari anni dovranno giungere entro il prossimo anno.

Sia per il contribuente che deve ancora presentare l’istanza sia per chi l’ha già presentata, il termine per correggerla con un’integrativa è fissato al 30 dicembre 2015. Ciò significa che, nei frequenti casi in cui la documentazione non è completa, l’istanza si potrà presentare entro novembre e integrare entro il 30 dicembre. Si ritiene che i termini “intermedi” della disclosure, essendo l’istanza un impulso per attività accertativa, non vadano ritenuti invalicabili e al contribuente che in buona fede non riesca a ricostruire il quadro vada concessa la possibilità di integrazione pure dopo il 30 dicembre.

Chi opta per il rimpatrio giuridico dovrà dar mandato alla fiduciaria entro fine anno per evitare il rischio di presentare autonomamente il quadro RW anche in Unico 2017. Né la legge 186/2014 né la proroga dispongono esoneri dichiarativi, quindi si dovrà:
compilare, se ancora non lo si è fatto, il quadro RW di Unico 2015 entro il 29 dicembre 2015, con sanzione minima di 258 euro (ravvedibile);

compilare il quadro RW anche in Unico 2016, quanto meno per la parte d’anno in cui gli attivi sono stati all’estero senza un mandato fiduciario.

Anche chi opta per il rimpatrio fisico dovrà procedere prima di fine anno se vuole evitare la dichiarazione in Unico 2017. Una particolarità riguarda i rimpatri fisici dei beni in cassette di sicurezza. In assenza di chiarimenti, ai contribuenti che, dopo aver certificato il contenuto delle cassette con un verbale notarile estero, si presentano in dogana viene a volte chiesto il pagamento dei diritti di confine (dazi e Iva). In molti casi sono beni privati non necessariamente comprati nel Paese di detenzione e in ogni caso ormai regolarizzati, per cui si potrebbe evitare questo aggravio.

Attenzione poi all’accentramento delle istanze presentate (per la prima volta) dopo il 10 novembre a Pescara. Esso imporrebbe onerose trasferte in Abruzzo e quindi è stato temperato prevedendo che si possa richiedere di celebrare il contraddittorio preventivo in una Dp a scelta (che s’immagina vincolerà l’ufficio di Pescara che emetterà gli atti, altrimenti si alimenteranno i contrasti oggi già presenti in caso di competenza suddivisa su più direzioni causa cambi di domicilio). La notizia positiva è che è espressamente prevista la necessità di contraddittorio, mentre la libera scelta del contribuente sulla Dp fa un po’ riflettere: forse meglio sarebbe stato radicare la competenza all’Ucifi o quanto meno presso le direzioni regionali in cui hanno in sede i funzionari di questo ufficio, i quali hanno maturato una vasta esperienza in materia. Si rischiano scelte casuali da parte dei professionisti, magari anche ispirate a discutibili calcoli di convenienza.

Peraltro, se non si arriva ad una definizione o non si impugna l’invito al contraddittorio eventualmente emesso da una diversa Dp, essendo Pescara l’ufficio che emette l’atto di accertamento, in caso di contenzioso si tratterà comunque di adire la commissione tributaria di questa città.

Un dubbio procedurale riguarda la Procura della Repubblica cui indirizzare la comunicazione di perfezionamento della procedura. Se si scegliesse la Procura della stessa Pescara, quanto meno nei casi in cui questa riterrà che non sussista la causa di non punibilità, dovrà trasmettere gli atti alla Procura competente per territorio, perché nulla sembra cambiare sulla competenza per territorio penalistica.

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